Milano, 15 giugno 2012 - 00:00

Autorizzazioni: dal 1° luglio 2012 sarà più facile ottenere il nulla osta minerario

La nuova direttiva direttoriale 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo semplifica notevolmente la procedura per l’ottenimento dei nulla osta dell’Autorità mineraria, rilasciati ai sensi dell’articolo 120 del TU n. 1775/1933.

Tale semplificazione gioca d’anticipo rispetto a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 12 del Dlgs 28/2011, in cui si prevede – entro il 31 dicembre 2012 – la pubblicazione di un decreto ministeriale di “riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l'autorizzazione, la connessione, la costruzione, l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti”.

In particolare, come indicato alla lettera g) del medesimo comma, il futuro decreto dovrà “indicare i casi in cui l'acquisizione del nulla osta minerario (…) può essere sostituito da dichiarazione del progettista circa l'insussistenza di interferenze con le attività minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente autorità di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le Regioni interessate”.

Ebbene, la nuova direttiva direttoriale 11 giugno 2012, nell’attesa dell’emanazione del decreto e al fine di garantire comunque la regolarità dell’azione amministrativa, fornisce tutte le istruzioni per le nuove procedure, che saranno in vigore dal 1° luglio 2012.

La semplificazione più rilevante riguarda la verifica preliminare di potenziale interferenza tra opere minerarie e linee elettriche, che verrà effettuata direttamente dal proponente utilizzando i dati disponibili al seguente indirizzo: http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp. Se non vengono rilevate interferenze con aree coperte da titoli minerari, la dichiarazione di insussistenza di interferenze da parte del progettista “equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del T.U. n. 1775/1933”.

Per consultare la direttiva direttoriale, si vedano i Riferimenti qui sotto.

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