Decreto crescita, per il grande idroelettrico le concessioni passano da 30 a 20 anni
L’articolo 37 del Decreto crescita, entrato in vigore ieri 26 giugno, introduce significative modifiche a tempistiche e criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche.
Intervenendo sull’articolo 12 del Dlgs 79/99, il comma 4 dell’articolo 37 porta a 20 anni, dagli attuali 30, la durata delle grandi concessioni idroelettriche, che – lo ricordiamo — vanno messe a gara dall’amministrazione competente 5 anni prima della loro scadenza.
Le gare ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni dovranno d’ora in avanti avere riguardo “prioritariamente, all’offerta economica per l’acquisizione dell’uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all’aumento dell'energia prodotta o della potenza installata”.
Il decreto sembra dunque mettere in secondo piano gli altri elementi alla base della gara, relativi “all’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso…”.
Manca comunque ancora all’appello, secondo quanto previsto dall’articolo 12 comma 7 del Dlgs 79/99, un provvedimento del Ministero dello Sviluppo – che sarebbe dovuto uscire entro il 30 aprile 2012 – di determina dei “requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara (…), tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo”.
Il Decreto crescita stabilisce ora che “con lo stesso decreto [quello che sarebbe dovuto arrivare entro il 30 aprile, ndr] è determinata la percentuale dell’offerta economica (…), risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell’energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto”.
Tra le altre novità introdotte dal Decreto crescita:
• il bando di gara deve prevedere “… per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione” (comma 5, articolo 37);
• “Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l’amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara”. Sono esplicitate anche le modalità di determinazione di tale corrispettivo (comma 6, articolo 37);
• "Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico (…) sono stabiliti i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico” (comma 7, articolo 37).
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