Milano, 9 luglio 2012 - 00:00

Spending review 1: ESCo e contratti di partenariato pubblico privato per l’efficientamento energetico delle amministrazioni pubbliche

La legge di conversione del Dl 7 maggio 2012, n.52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (cosiddetto “Spending review 1”), è entrata in vigore il 7 luglio 2012 e contiene un interessante articolo riguardante le ESCo.

L’articolo 14 infatti stabilisce che le pubbliche amministrazioni, entro 24 mesi “sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all’efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia (…), e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato (…). L'affidamento della gestione dei servizi energetici(…) deve avvenire con gara a evidenza pubblica (…)”.

Per Amministrazioni Pubbliche “si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”

Il “contratto servizio energia” è una particolare tipologia contrattuale che può essere proposta nell'ambito della fornitura di un servizio energetico. I requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia sono contenuti nell’Allegato 2 del Dlgs 115/2008 (vedi Riferimenti).

Il principale vantaggio del servizio energia rispetto ad altri contratti, come ad esempio quello di gestione calore, consiste nella totale assunzione di responsabilità da parte di un soggetto terzo (la ESCO), che libera il beneficiario (in questo caso la pubblica amministrazione) da ogni rischio finanziario e soprattutto consente di ripagare l’intervento grazie ai risparmi conseguiti. In questo modo, le pubbliche amministazioni possono realizzare interventi di efficientamento anche in assenza di risorse finanziarie proprie.

Discorso analogo per quanto riguarda le diverse forme di partenariato pubblico privato, richiamate anch’esse nell’articolo 14 della Legge di conversione del Dl "Spending review 1".

Il contratto di partenariato pubblico privato è un "contratto avente per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti"

(Art. 3, comma 15-ter, Codice dei contratti pubblici)

Si tratta quindi di una opportunità che il settore pubblico non dovrebbe farsi sfuggire, a maggior ragione in questo periodo caratterizzato da una parte dalla contrazione della spesa pubblica e dall’altra da un continuo incremento della bolletta energetica.

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