Milano, 25 luglio 2012 - 00:00

Rinnovabili, l'Ente procedente deve seguire l'andamento dei procedimenti collegati all'autorizzazione

L'Ente che rilascia l'autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 deve seguire l'andamento dei sub-procedimenti autorizzatori collegati.

Al fine di rispettare il termine finale perentorio per il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003, l'Ente che la rilascia deve seguire l'andamento dei sub-procedimenti autorizzatori collegati.

Il Tar delle Marche (sentenza 22 giugno 2012, n. 466) ribadisce la particolare responsabilità dell'Autorità che "governa" il procedimento unico di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, nel quale confluiscono tutti gli atti, pareri, autorizzazioni, assensi comunque denominati (articolo 12, Dlgs 387/2003). La responsabilità della Regione (Ente competente in questo caso) individuata dai Giudici del Tar è stata di non avere concluso il procedimento nei tempi previsti (180 giorni allora, oggi sono 90, dopo le modifiche del Dlgs 28/2011) in particolare non avendo seguito con sollecitudine l'iter del sub-procedimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di competenza provinciale.

 

Nel caso di specie (autorizzazione di un impianto a biomassa), nel momento in cui la Provincia ha concluso il sub-procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 Dlgs n. 152/2006 la Regione aveva l'obbligo di concludere il procedimento di autorizzazione unica, nel quale confluiscono tutti gli altri atti o pareri necessari, tra i quali anche l'autorizzazione alle emissioni.

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