Colpo di scena, in fase di approvazione la proroga del 55% fino a giugno 2013
La legge di conversione del "Decreto crescita" approvata il 25 luglio alla Camera cancella la riduzione delle detrazioni per l'efficientamento energetico da 55 a 50% a fronte di una proroga del 55% fino al 30 giugno 2013.
Il Dl 22 giugno 2012 n. 83, conosciuto come “Decreto crescita”, è attualmente in fase di conversione in legge in Parlamento. Ieri si è votata la fiducia alla Camera. Ora il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva.
Ha sopreso, in questo primo passaggio parlamentare, la decisione di agire ancora una volta sulle detrazioni fiscali, prorogando di 6 mesi le detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
Cosa aveva stabilito il Decreto crescita
Il Dl 22 giugno 2012 n. 83 è intervenuto sia sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (36%) che su quelle per il risparmio energetico (55%).
Il 36% diventato 50%
A partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto, la percentuale del 36% per le ristrutturazioni è aumentata al 50% e l’importo massimo detraibile per ogni unità abitativa è salita da 48.000 a 96.000 euro. Il tutto solo fino al 30 giugno 2013.
Il 55% ridotto al 50%
Il Decreto crescita ha previsto anche l’aggiunta di un semestre alla naturale scadenza del 55%, fissata al 31 dicembre 2012. Recita infatti il punto 2 dell’articolo 11 dedicato alle detrazioni:
“All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 [che si riferisce alla scadenza della misura del 55%, e cioè il 31/12/12, ndr] dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50% delle spese stesse»."
Veniva così prorogata la scadenza al 30 giugno 2013, ma con la precisazione che in quel semestre la percentuale dovesse scendere al 50%.
La stranezza di questa aggiunta l'avevamo già commentata in un nostro precedente editoriale. Vedi Riferimenti.
Cosa è cambiato in fase di conversione in legge del Decreto
Il testo approvato il 24 luglio 2012 dalle Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) e votato il 25 luglio alla Camera dei Deputati riporta una modifica proprio all'articolo 11 anzi citato che sostituisce completamente il punto 2 in questione che ora recita:
2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2013”.
Ciò significa che gli interventi di efficienza energetica continueranno ad essere agevolati con la detrazioni del 55% fino al 30 giugno del 2013.
Ecco le due versioni del comma 48, articolo 1 della legge 220/2010, quella vigente del Decreto crescita e quella modificata dalla fase di conversione.
VERSIONE VIGENTE
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
VERSIONE DOPO LE MODIFICHE DELLA CAMERA — TESTO NON ANCORA IN VIGORE
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Attenzione, manca il passaggio al Senato
Come già anticipato, il testo approvato ieri alla Camera deve essere votato ancora al Senato. Ma è molto probabile che il tutto rimanga tal quale. Specifiche risorse per finanziare questa proroga sono state, infatti, reperite riducendo la spesa per le misure di sostegno alle emittenza televisiva e radiofonica locale e nazionale, come precisato dal comma 2 bis, dell'articolo 11:
2-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2013, a 18 milioni di euro per l’anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 fino all’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
La Ragioneria di Stato non dovrebbe, a questo punto, avere nulla in contrario a che la modifica prevista sia mantenuta.
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