Milano, 14 agosto 2012 - 00:00

Fiscalità e Conto energia: novità per i condomini

Se il condominio è il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico che cede in tutto o in parte l'energia alla rete, allora è considerato un soggetto esercente attività commerciale e deve costituire una società di fatto.

Il regime fiscale connesso alle tariffe incentivanti Conto energia varia notevolmente a seconda della figura del gestore dell’impianto e della taglia e modalità di utilizzo dello stesso. La posizione fiscale delle diverse tipologie di gestori e di regimi era stata regolata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 46/E del 19 luglio 2007.

Nel caso dei condomini, la Circolare del 2007 aveva stabilito che il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW non era da considerarsi come un soggetto che svolge attività commerciale abituale in relazione all’energia prodotta e immessa in rete. Gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non autoconsumata erano tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso.

In altri termini, "il condominio restava estraneo all’attività di produzione di energia, in quanto, gli effetti economici (percezione dei proventi) e fiscali (tassazione dei proventi) conseguenti allo svolgimento di questa attività, si producevano direttamente sui condòmini".

Il Gestore dei Servizi Energetici ha fatto notare all'Agenzia delle entrate come la Circolare 46/E del 2007 non spiegava come doveva essere "considerato ai fini fiscali il condominio nel caso in cui utilizzi un impianto, di potenza pari o inferiore a 20 kW in relazione al quale opti per la cessione integrale o parziale alla rete dell’energia prodotta, oppure, di potenza superiore a 20 kW".

Rispondendo all'interpello del GSE, con la Risoluzione del 10 agosto 2012 n. 84, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nell’ipotesi in cui negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico:

• di potenza fino a 20 kW la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete,

• oppure, di potenza superiore ai 20 kW,

il condominio deve costituire una società di fatto.

"Restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. In questo caso gli stessi, sulla base di quanto disposto dall’art. 1121, primo comma, ultima parte, del Codice civile 'sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa'".

Come tutti i soggetti esercenti attività commerciale, in questi casi anche il condominio deve emettere fattura nei confronti del GSE. Il Gestore, a sua volta, deve operare nei confronti della società la ritenuta del 4% (all’art. 28 del DPR n. 600 del 1973) sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.

Ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, la società di fatto tra condòmini diventa, dunque, soggetto d’imposta autonomo e quindi è tenuto a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sia un’autonoma dichiarazione Iva.

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