Fotovoltaico e Tremonti Ambiente, la deduzione è stata abrogata e vale solo per il II Conto energia
Non è più possibile escludere dalla formazione del reddito imponibile gli investimenti che consentono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività di impresa.
Secondo quanto stabilito dalla Legge 388/2000 (commi 13-19), i costi di acquisto sostenuti per gli “investimenti ambientali”, quelli “necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente”, potevano essere dedotti dalla base imponibile, cioè dell'ammontare complessivo dei redditi tassabili.
Deduzione e impianti fotovoltaici
Tra questo tipo di investimenti erano ammessi anche quelli effettuati per l’acquisto e la messa in esercizio di impianti fotovoltaici. Nella fattispecie, l’impianto fotovoltaico rientrava negli “investimenti ambientali preventivi”: producendo l’energia elettrica necessaria all’impresa con l’utilizzo di una fonte rinnovabile si riducono le emissioni di CO2 e pertanto si previene un possibile danno all’ambiente causato dai cambiamenti climatici.
Il problema che aveva suscitato numerosi interrogativi da parte delle imprese riguardava la possibilità di cumulo della deduzione ambientale con le tariffe incentivanti del Conto energia.
Il Dm 5 luglio 2012 è intervenuto al proposito precisando, all'articolo 19, che “il limite di cumulabilità (20% ndr) si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
Si è disposto così la possibilità di cumulare le tariffe incentivanti del Conto energia con la detassazione ambientale, purché quest’ultima non ecceda il 20% del costo dell’investimento. Peccato però che, dal 26 giugno 2012, prima ancora che il Quinto Conto energia entrasse in vigore, ciò non fosse più possibile.
Abrogazione precedente
Tale disposizione, anziché fare chiarezza, ha ingenerato altri dubbi. Infatti il cosiddetto “decreto crescita” (Dl 83/2012), entrato in vigore il 26 giugno 2012 – e cioè prima dell’entrata in vigore del Quinto conto energia (27 agosto 2012) – ha abrogato la deduzione degli investimenti ambientali.
Articolo 23, comma 7, Dl 83/2012
“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo”.
(Tra i diversi temi dell’allegato 1, al punto 37 si cita tra gli altri il ripristino ambientale).
Quindi, dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto, non è più possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti utili a preservare l’ambiente.
La prima conclusione cui si giunge è che il cumulo della tariffa incentivante del Conto energia con la detassazione ambientale è possibile solo per gli investimenti completati entro tale data. Da questo punto di vista, parrebbe almeno essere chiarito un elemento: la deduzione (nella misura massima del 20%) era possibile solo fino per gli interventi spesati entro il 26 giugno di quest’anno, che entreranno nella dichiarazione dei redditi presentata l’anno prossimo.
Una rassicurazione e una speranza
Le imprese che negli anni passati, nonostante non fosse chiaro il comportamento da seguire, hanno deciso di cumulare le suddette agevolazioni, hanno salutato con sollievo il decreto di luglio.
Si noti al proposito che, essendo previsto il cumulo nel limite del 20% del costo dell'investimento sostenuto, qualora tale soglia fosse stata superata ne deriverebbe la perdita del beneficio della tariffa incentivante per l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. Per evitare la decadenza da tale beneficio il contribuente dovrebbe restituire l'eccedenza rispetto al limite del 20% in sede di Unico 2012 (scadenza di invio 1° ottobre 2012) o presentando una dichiarazione integrativa a sfavore.
Il problema è diverso e più complicato per le imprese che, a causa dell’incertezza normativa, non hanno effettuato la deduzione della "Tremonti ambiente" negli esercizi passati e vorrebbero, a seguito della recente disposizione legislativa, poter godere di tale agevolazione retrospettivamente.
Il comma 16 dell’articolo 6 della legge 388/2000 — "Tremonti ambiente" — prevedeva, come condizione necessaria per poter beneficiare dell'agevolazione, la rappresentazione nel bilancio di esercizio degli investimenti ambientali realizzati. Appare quindi evidente che il tardivo chiarimento sulla cumulabilità ha colto impreparate le imprese, le quali, ritenendo non cumulabili le due diverse agevolazioni, non avevano proceduto ad iscrivere tali investimenti in bilancio.
Nel caso in cui, quindi, fosse possibile fruire delle agevolazioni di cui alla "Tremonti ambiente" per gli anni passati, il contribuente potrebbe intraprendere la strada dell'istanza di rimborso oppure quella della dichiarazione integrativa a favore.
Il condizionale è d'obbligo
Questa interpretazione congiunta dei due provvedimenti è però messa nuovamente in forse dal recente parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico (richiamato in un articolo del Sole24ore del 2 ottobre 2012 a cura di G.Tosoni e G.Gavelli). In risposta ad un quesito posto, il Ministero ha affermato la non cumulabilità della deduzione con le tariffe incentivanti III°, IV° e V° Conto energia. Per il Ministero, solo le tariffe del II° conto energia sarebbero cumulabili.
Tale orientamento è evidentemente in contrasto con quanto previsto dal Dm 5 luglio 2012, che afferma la cumulabilità delle due agevolazioni.
Alla luce di questa presa di posizione ministeriale, che genera più di una perplessità, si auspica un pronto intervento del legislatore volto a fornire una interpretazione autentica della norma in questione.
*Dottor Davide Chiesa, Dottore commercialista, Associate Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie
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