Localizzazione impianti eolici, compete a Regioni solo indicare aree non idonee
La Regione, nel rispetto dei principi fissati dal Dlgs 387/2003, può indicare le aree non idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, ma non ribaltare il principio indicando le aree idonee, implicitamente escludendo tutte le altre.
La Corte Costituzionale (sentenza 11 ottobre 2012, n. 224) ha bocciato la legge regionale sarda (articolo 18, legge regionale 2/2007, modificato dalla legge 3/2009) che dichiarava come idonee agli impianti eolici solo le aree industriali, retroindustriali e limitrofe o già compromesse dal punto di vista ambientale, vietando di fatto le altre aree.
La Corte ha ricordato che se la Regione Sardegna ha competenza esclusiva in materia di tutela del paesaggio, essa deve comunque rispettare i principi fondamentali in materia di energia di competenza statale (articolo 117, Costituzione), individuati, per ciò che riguarda le autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili nel Dlgs 387/2003, che mirano alla massima diffusione delle suddette fonti di energia.
L'eccezione al principio di massima diffusione delle rinnovabili va sorretta da adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica: escludere in modo generale tutto il territorio — tranne le aree tassativamente indicate come idonee – contrasta con la necessità di individuare la ratio alla base della dichiarazione come "non idonee" di specifiche tipologie di aree.
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