Il Dl “Crescita-bis” è legge: le novità in materia di energia
E' entrata in vigore la Legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del Dl n. 179/2012, noto come "Decreto Crescita-bis", recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
All’interno del provvedimento vi sono alcune novità riguardanti il mondo dell'energia, tra cui segnaliamo:
• con una modifica all’allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006, si precisa che la soglia di 100 kW per lo screening (verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale) degli impianti idroelettrici va calcolata sulla potenza nominale di concessione e non sulla potenza installata. La soglia sale a 250 kW solo per impianti idroelettrici realizzati realizzati da consorzi di bonifica e per quelli realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
• intervenendo sul Dpr 412/93, viene ora generalizzato l’obbligo di scarico su tetto dei fumi di combustione degli impianti termici, prima obbligatorio solo per alcune tipologie di intervento (nuove installazioni, ristrutturazioni, ecc.). Da ora in avanti, l’unica eccezione a questa regola sarà concessa ai generatori di calore a gas a condensazione aventi prestazioni energetiche conformi alla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502. In tali casi è previsto che il posizionamento dei terminali di tiraggio avvenga in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129;
• intervenendo sulla Parte Quinta del Dlgs 152/2006, si stabilisce che gli impianti termici civili autorizzati ai sensi del Titolo I della Parte Quinta del Dlgs 152/2006 devono essere adeguati alle prescrizioni in materia di emissioni previste dal Titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali siano installati elementi utili per il risparmio energetico come valvole termostatiche o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione alle emissioni, una volta effettuato l'adeguamento presenta entro 90 giorni la dichiarazione di conformità;
• viene modificato l'allegato II della Parte II del Dlgs 152/2006, che contiene i progetti sottoposti a Via statale. Ora sono sottoposti a Via statale gli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Restano di competenza regionale, sia ai sensi della Via che della verifica di assoggettabilità, solo gli elettrodotti non facenti parte della rete elettrica nazionale;
• vengono corretti gli errori formali contenuti alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 del Dl 5/2012 (“Decreto semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con tale articolo, il decreto semplificazioni aveva previsto – all’interno del Piano nazionale di edilizia scolastica – il ricorso ai contratti di “servizio energia” da parte degli enti locali proprietari di immobili scolastici (per approfondire questo tema, vedi la nostra news nei Riferimenti).
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