Milano, 13 maggio 2013 - 00:00

Rinnovabili, vietato condizionare autorizzazione a compensazioni per Regione o Provincia

Il Dlgs 387/2003 e le Linee guida per gli impianti a fonti rinnovabili vietano di condizionare il rilascio dell'autorizzazione unica a misure di compensazione ambientale in favore della Regione o della Provincia delegata al rilascio del titolo.

Così ha deciso il Tar Lazio, sentenza 29 aprile 2013, n. 4275 richiamando sopratutto la corposa giurisprudenza costituzionale in materia. L'articolo 1 comma 5 legge n. 239/2004 afferma il diritto di Regioni ed Enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ma solo se esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, cosa non accaduta nel caso di specie.

 

Diventa decisivo allora l'articolo 12, comma 6, Dlgs 387/2003 fatto salvo dalla legge 239/2004, secondo il quale il rilascio dell'autorizzazione unica di un impianto a fonti rinnovabili non può essere subordinato a misure di compensazione ambientale in favore di Regioni o Province delegate al rilascio del titolo (nel caso di specie: l'allargamento della strada provinciale, la realizzazione di una pista ciclabile lungo la medesima strada e l'aggiunta di una serie di piazzole di scambio). Possibili invece compensazioni di miglioramento ambientale — non di carattere meramente monetario — a favore dei Comuni, come definite dal Dm 10 settembre 2010, allegato 2.