Oneri di sbilanciamento, la regolamentazione dell'AEEG discrimina le rinnovabili
Il Tar della Lombardia ha annullato la Delibera dell'Autorità sugli oneri di sbilanciamento: per come sono stati impostati, divengono un balzello piuttosto che colpire comportamenti non collaborativi dei produttori a fonti rinnovabili.
Con la delibera 281/2012/R/EFR, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aveva avviato la revisione del servizio di dispacciamento per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili (programmabili e non programmabili), poi conclusasi con le delibere 343/2012/R/EFR e 493/2012/R/EFR.
La novità più rilevante introdotta da questa revisione è stata l'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento anche all'energia prodotta da fonti rinnovabili non programmabili. Nello specifico, la nuova disciplina ha interessato:
• gli impianti che siglano la convenzione di Ritiro dedicato;
• quelli alimentati da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico di potenza fino a 1 MW che accedono alle tariffe incentivanti onnicomprensive introdotte dal Dm 6 Luglio 2012;
• e quelli fotovoltaici fino a 1 MW che accedono al Quinto Conto energia.
A partire dal 1° gennaio 2013, ad essi il GSE ha attribuito la cosiddetta "quota residua", vale a dire la differenza tra il corrispettivo di sbilanciamento e il prezzo zonale di vendita dell'energia sul mercato elettrico.
Con diverse sentenze che rispondono ai ricorsi — tra gli altri — di Aper, Anev e FriEl (due tra le più significative le abbiamo riportate nei Riferimenti in basso), il Tribunale amministrativo della Lombardia ha ora annullato la Delibera 281/2012/R/EFR. Di conseguenza, sono state annullate anche le delibere 343/2012/R/EFR e 493/2012/R/EFR.
Le motivazioni dell'annullamento
Secondo il Collegio giudicante, il complesso di norme che regola il servizio di dispacciamento tende a equiparare "le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento".
E ciò è illegittimo, perchè le fonti rinnovabili "non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento da esse prodotto. In particolare la maggiore aleatorietà delle fonti non programmabili, riconosciuta da entrambe le parti, può comportare per alcune fonti che la partecipazione ad un mercato fondato su rilevazioni orarie può divenire discriminatorio in quanto si tratti di una previsione difficilmente sostenibile per il tipo di fonte, rendendo così quasi impossibile la possibilità di evitare il pagamento dei costi di sbilanciamento, che divengono così un balzello imposto al tipo di fonte piuttosto che colpire comportamenti non collaborativi dei produttori".
Insomma, il servizio di dispacciamento così come è stato regolato dall'Autorità discrimina le fonti rinnovabili non programmabili senza trarne un effettivo miglioramento della prevedibilità, "tale da giustificare la piena partecipazione dei produttori da fonti non programmabili al mercato dell'energia prodotta da fonti prevedibili".
I corrispettivi vanno pagati, ma occorre che siano ripensati
Ciò non significa che i produttori da fonti rinnovabili non programmabii non debbano pagare i corrispettivi di sbilanciamento e possano essere, così, esentati dal contribuire alla sicurezza del sistema.
Il Tar Lombardia aveva già avuto modo di pronunciarsi in merito con l'Ordinanza n. 1568 del 15 novembre 2012, con cui i giudici avevano respinto la richiesta di sospensiva cautelare – avanzata da diversi operatori e associazioni del settore rinnovabili — degli oneri di sbilanciamento in capo ai produttori da fonti rinnovabili.
I giudici del Tar Lombardia avevano infatti “ritenuto, ad un primo esame, che non sembra irrazionale la scelta dell'Autorità di porre a carico degli operatori che producono energia da fonti rinnovabili, non programmabili, i costi per sbilanciamenti derivanti da immissioni in eccesso o in difetto rispetto ai programmi”. Anche perché, si legge nell’Ordinanza, “il danno rappresentato si configura come danno economico e come tale, può essere agevolmente ristorato, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, anche in considerazione della possibilità di una rapida trattazione del ricorso nel merito”.
I corrispettivi vanno pagati, ma non secondo i criteri previsti dalla Delibera 281/2012/R/EFR. Facendo riferimento, in particolare, all'eolico, il Tar ha riconosciuto come discriminatoria "la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo, che impone agli impianti eolici di partecipare ad un mercato fondato su rilevazioni orarie". Secondo le rilevazioni del GSE, infatti, gli impianti eolici non possono partecipare ad un mercato fondato sulla rilevazione oraria se non con un altissimo grado di errore, compreso tra il -35% ed il +50% della previsione.
Accade così che "l'imposizione del corrispettivo di sbilanciamento viene a gravare sui produttori eolici nella stessa misura prevista per i produttori da fonti che hanno ben altra prevedibilità ... In questo modo l'Autorità introduce surrettiziamente una forma di penalizzazione che è in contrasto con il favor riconosciuto dall'ordinamento alla produzione da fonte rinnovabile non programmabile, qual è l'eolico".
Toccherà ora all'Autorità fare in modo che gli impianti a fonti rinnovabili possano contribuire alla sicurezza del sistema, definendo una regolamentazione "non discriminatoria, corrispondente ai prezzi e che fornisca incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare le proprie immissioni e prelievi".
E soprattutto far sapere cosa ne sarà degli impianti che questi oneri li hanno già pagati.
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