Autorizzazione paesaggistica, si riduce proroga di efficacia
Una volta iniziate le opere entro i 5 anni di durata dell'autorizzazione paesaggistica, queste vanno concluse in ogni caso nell'anno successivo alla scadenza del quinquennio.
Sparisce l'estensione della durata dell'autorizzazione comunque fino a fine lavori (prevista dal Dl 69/2013). Lo prevede la legge 7 ottobre 2013, n. 112 di conversione del Dl 91/2013.
Normalmente l'autorizzazione paesaggistica per opere edilizie dura 5 anni, dopodiché va chiesto il rinnovo. Il Dl "Fare" n. 69/2013, convertito in legge 98/2013 aveva previsto che se i lavori edili erano iniziati nel quinquennio di durata dell'autorizzazione, essa prolungava la sua efficacia comunque fino a fine lavori. La legge 112/2013 che converte il Dl 91/2013 (norme di tutela dei beni culturali) introduce una "stretta" in materia. I lavori iniziati nel quinquennio vanno comunque conclusi entro l'anno successivo alla fine dei 5 anni di durata del provvedimento autorizzatorio.
La stessa legge 112/2013 compensa la restrizione introdotta modificando il citato Dl 69/2013, introducendo una proroga di tre anni per tutte le autorizzazioni paesaggistiche attualmente valide alla data della conversione della legge 98/2013 (conversione del Dl 69/2013), vale a dire quelle in corso al 21 agosto 2013.
Pagine correlate
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
Autorizzazione paesaggistica, il regime ordinario e quello semplificato
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
"Dl Fare" e legge di conversione, le novità ambientali
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
Dl 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Stralcio
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
Dl 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (cd. "Decreto Fare")
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)