Impianto eolico, diniego Soprintendenza affossa la Via
Il parere negativo della Soprintendenza espresso nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico, determina la conclusione negativa della valutazione e quindi il diniego della Via.
Lo ha deciso il Tar Lazio nella sentenza 18 settembre 2013, n. 8318. Ai sensi dell'articolo 26, Dlgs 42/2004 (Tu beni culturali) se l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, la Soprintendenza si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In questo caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale ex Dlgs 152/2006 si considera conclusa negativamente. La conseguenza è che un parere negativo della Soprintendenza determina come risultato una Via negativa.
I Giudici ricordano inoltre, in merito ad altre doglianze dell'impresa ricorrente, che il giudizio di incompatibilità assoluta espresso dalla Soprintendenza è di natura tecnica e come tale è sindacabile dal Giudice solo per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o, ancora, carenza di motivazione, tutte circostanze assenti nel caso di specie.
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