Corrispettivi di sbilanciamento, si ricomincia a pagare
Dopo la sentenza del Tar e in attesa della decisione del Consiglio di Stato, il GSE ribadisce che gli impianti FER non programmabili pagheranno gli oneri solo sulla quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante e corretto.
L'introduzione della quota residua per le fonti non programmabili (gennaio 2013)
Con la Delibera 281/2012/R/EFR, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aveva avviato la revisione del servizio di dispacciamento per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili (programmabili e non programmabili), attribuendo dei corrispettivi di sbilanciamento anche all'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili non programmabili.
A partire dal 1° gennaio 2013, ad essi il GSE aveva attribuito la cosiddetta "quota residua", vale a dire la differenza tra il corrispettivo di sbilanciamento e il prezzo zonale di vendita dell'energia sul mercato elettrico.
Le sentenze del TAR (giugno 2013)
Nel giugno del 2013, con diverse sentenze che rispondevano ai ricorsi — tra gli altri — di Aper, Anev e FriEl — il Tribunale amministrativo della Lombardia aveva annullato la Delibera 281/2012/R/EFR. Secondo il collegio giudicante, il servizio di dispacciamento, così come era stato regolato dall'Autorità, discriminava le fonti rinnovabili non programmabili senza trarne un effettivo miglioramento della prevedibilità. A partire da giugno, quindi, non è stato più attribuito il pagamento della quota residua.
Il ricorso al Consiglio di Stato (ottobre 2013)
ll Consiglio di Stato, rigettando l’istanza cautelare con cui l’Autorità richiedeva la sospensione delle sentenze del Tar Lombardia, ha fissato l’udienza del 14 febbraio 2014 per la trattazione del merito della controversia. Nel contempo ha stabilito che “nelle more della decisione, la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oggetto di impugnazione, rimane sospesa limitatamente alle prescrizioni che equiparano le fonti energetiche rinnovabili alle altre fonti."
Si ricomincia a pagare
In base alla decisione del Consiglio di Stato, secondo l'Autorità "sono da ritenersi sospese le parti delle sentenze nn. 1613/2013, 1614/2013, 1615/2013 e 1830/2013, con cui il Tar Lombardia ha annullato i criteri di allocazione, agli utenti del dispacciamento, della parte dei corrispettivi di sbilanciamento, al di sopra della franchigia definita pari al 20% del programma vincolante modificato e corretto".
Quindi, con la Delibera n. 462/2013/R/EEL, l'Autorità ha dato mandato a Terna e GSE di applicare gli oneri di sbilanciamento alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, esclusivamente alla quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante modificato e corretto del punto di dispacciamento. Ma solo a decorrere dalle produzioni del mese di ottobre 2013.
Il GSE, in quanto intermediatore commerciale tra il sistema elettrico e il produttore aderente al Ritiro dedicato, "informa gli operatori che ... provvederà a trasferire ai produttori aderenti al regime di ritiro dedicato la quota residua del corrispettivo di sbilanciamento a partire dal mese di competenza di ottobre 2013". Ovviamente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera 462/2013/R/EEL, gli oneri saranno applicati "esclusivamente alla quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante modificato e corretto".
E cosa ne sarà dei produttori che, nei primi mesi dell'anno 2013, la quota residua l’hanno pagata anche al di sotto della franchigia del 20%? L’Autorità ha deciso che, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, non verrà restituita.
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