Milano, 27 gennaio 2014 - 00:00

Certificati Bianchi, modifiche al calcolo del contributo

L'Autorità ha definito i criteri per la quantificazione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica o l'acquisto dei titoli.

Il Dm 28 dicembre 2012 ha ribadito che ai soggetti obbligati deve essere riconosciuto un contributo fisso in denaro, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi o per l'acquisto dei Certificati Bianchi. Il valore di questo contributo è definito dall'Autorità e deve riflettere l’andamento dei prezzi di mercato dei Certificati, entro un valore massimo definito (articolo 9, comma 1).

Quanto previsto all’articolo 9, comma 1, costituisce un elemento nuovo rispetto a quelli precedentemente adottati per la definizione del contributo tariffario unitario, effettuato a partire dall’anno d’obbligo 2009 e fino all’anno d’obbligo 2012. Precedentemente, infatti, il valore del contributo veniva determinato prima dell'inizio dell'anno d'obbligo e il suo calcolo teneva esclusivamente conto dell'evoluzione del prezzo dell'energia elettrica, del gas e del gasolio utilizzato per il riscaldamento.

Il decreto ora chiede che il contributo tariffario unitario sia opportunamente aggiornato in modo tale da riflettere, diversamente da prima, l’andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato.

Essendo cambiati i criteri con cui deve essere determinato il contributo, la formula stabilita dall'Autorità con la delibera EEN 36/08 per il calcolo di detto contributo non è più valida ed è stata sostituita con quanto disposto dalla Delibera 23 gennaio 2014 13/2014/R/efr.

Essendo cambiati i criteri con cui deve essere determinato il contributo, la formula stabilita dall'Autorità con la delibera EEN 36/08 è stata sostituita con quanto disposto dalla Delibera 23 gennaio 2014 13/2014/R/efr.

Con essa, l'Autorità ha disposto che per ogni anno d’obbligo, sarà definito un contributo tariffario preventivo e un contributo tariffario definitivo.

Il valore del contributo preventivo è calcolato dall'Autorità all'inzio di ciascun anno d'obbligo e non viene riconosciuto ai soggetti obbligati: esso ha il solo scopo di dare indicazioni preliminari di prezzo. Il valore del contributo definitivo viene calcolato dall'Autorità alla fine di ciascun anno d'obbligo ed è quello che verrà effettivamente corrisposto ai soggetti obbligati  (per maggiori informazioni vedi Riferimenti in basso).

Ricordiamo che l'anno d'obbligo è ciascun anno nel periodo 2013-2016, decorrente dal 1° giugno di ciascun anno solare al 31 maggio dell’anno solare successivo.

Il valore del contributo preventivo per il 2013

Il contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2013 (che termina il 31 maggio 2014) è stato determinato in modo leggermente diverso da quanto stabilito per gli anni a seguire. Questo per ridurre lo squilibrio venutosi a creare rispetto ai prezzi di scambio dei titoli. In particolare, "l’Autorità ha previsto l’utilizzo del valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nel periodo giugno 2011 – maggio 2013, in luogo del valore del contributo preventivo dell’anno 2012 (che non esisteva), e il valore medio delle riduzioni dei prezzi dell’energia per i clienti domestici nel periodo di riferimento 2011/13". 

Dunque, il contributo tariffario unitario preventivo per l’anno d’obbligo 2013 è pari a 96,43 €/TEE.

A partire dal 2014, il contributo preventivo verrà, invece, calcolato sulla base del contributo definitivo determinato l'anno precedente, tenendo conto dei valori medi dei prezzi dell'energia elettrica, del gas e del gasolio utilizzato per il riscaldamento registrati per i clienti finali domestici.

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