Tar Veneto, il fotovoltaico è elemento 'normale' del paesaggio
Il Tar del Veneto (sentenza 17 gennaio 2014, n. 48) dice ancora una volta no a divieti o prescrizioni troppo generiche della Soprintendenza sulla installazione di impianti fotovoltaici, oramai visti come elementi del paesaggio.
I Giudici amministrativi annullano il provvedimento di un Comune che aveva imposto – conformandosi a quanto prescritto dalla Soprintendenza – una serie di prescrizioni alla installazione di un impianto fotovoltaico. Il Tar rileva come la valutazione della Soprintendenza ex Dlgs 42/2004, non debba tradursi in un giudizio apodittico che potrebbe risultare applicabile sempre e comunque a prescindere dal contesto paesaggistico in cui l'impianto si colloca, ma occorra evidenziare compiutamente gli elementi di incompatibilità paesaggistica.
In secondo luogo, i Giudici rilevano che la diffusione del fotovoltaico ha fatto cambiare la valutazione da parte del cittadino: anche se i pannelli innovano copertura e morfologia degli edifici non sono visti solo come fattore di disturbo visivo ma anche come "evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva e quindi alla stregua di elementi normali del paesaggio".
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