Milano, 18 febbraio 2014 - 00:00

Tar Lazio: illegittima riduzione contingente aste eolico

La decurtazione del contingente di potenza incentivabile, sottoposto alle aste al ribasso del GSE per l'anno 2014, è illegittima poiché comunicata solo dopo la chiusura della procedura d’asta.

Questo, in estrema sintesi, il senso della sentenza n. 1827 del 14 febbraio 2014 (vedi Riferimenti) con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da una delle imprese che lo scorso giugno era stata esclusa dalla graduatoria degli ammessi al contingente di potenza incentivata per gli impianti eolici on shore nell’anno 2014.

La causa di tale esclusione era dovuta ad una riduzione del contingente incentivabile (da 465,09 MW a 399,94 MW), comunicata dal GSE soltanto dopo la chiusura del periodo di presentazione delle offerte d’asta.

Ricordiamo brevemente che, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Dm 6 luglio 2012, il GSE entro il 31 marzo di ogni anno (a decorrere dal 2013) deve pubblicare il bando per l’assegnazione del contingente di potenza incentivabile da sottoporre a procedura d’asta. A tale, contingente devono essere:

sommate le quote di potenza non assegnate nel corso della precedente procedura nonché quelle relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e poi decaduti o rinunciati;

sottratte le quote di potenza relative agli impianti eolici aventi potenza installata inferiore a 60 KW (esenti sia da aste che da registri), nonché quelle relative ad impianti in via di completamento che abbiano optato per il regime incentivante previgente, entrati in esercizio fino alla data di apertura della procedura.

I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso dell’impresa, ritengono "che la conoscenza del contingente di potenza messo a concorso, secondo peraltro principi generali di trasparenza e buon andamento comuni a tutte le procedure concorsuali, debba essere noto ai potenziali partecipanti prima della formulazione delle offerte".

Questo "perché la misura del contingente può incidere sia sulla decisione di partecipare alla gara, ove esso sia molto basso, e considerati i costi di partecipazione, sia sulla misura dell’offerta, in quanto in presenza di un ambito possibile per l’impresa di percentuali di ribasso, sarà scelto il ribasso massimo ove il contingente risulti, a giudizio dell’impresa stessa, piuttosto esiguo, ma comunque tale da ritenere ragionevole la partecipazione alla procedura".