Destinazione Italia, le novità in materia di certificazione energetica
In fase di conversione del decreto in legge, è stato risolto il pasticcio normativo sull'allegazione dell'APE, sono state ridefinite le lauree e i diplomi che abilitanto alla professione di certificatore e introdotte modifiche per gli annunci di locazione
Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione del Dl 23 dicembre 2013, n. 145, entrata in vigore il 21 febbraio 2014.
Allegazione APE
In una precedente news (vedi Riferimenti) vi avevamo raccontato del pasticcio normativo sull'obbligo di allegazione dell'APE: il decreto-legge cosiddetto "Destinazione Italia" — entrato in vigore il 24 dicembre 2013 — aveva eliminato il concetto di "nullità degli atti", come sanzione in caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'Attestato di Prestazione energetica degli edifici — introdotto dal Dl 63/2013 — e l'aveva sostituito con sanzioni amministrative pecuniarie.
Senza tener conto di quanto già disposto dal decreto-legge Destinazione Italia, la Legge di stabilità 2014 — entrata in vigore il 1° gennaio — era intervenuta di nuovo a modificare le norme che regolano l'allegazione dell'APE, mantenendo il concetto di "nullità delgi atti" e prevedendo che l'obbligo di allegazione decorresse dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi che dovranno intervenire a modificare le Linee guida per la certificazione energetica e che dovranno definire le metodologie di calcolo e i requisiti minimi necessari per superare le attuali regole basate sul rendimento energetico, definite dal Dpr 59/09.
In fase di conversione del Destinazione Italia, questo pasticcio è stato sanato, abrogando quanto disposto dalla Legge di stabilità e mantenendo quanto previsto in origine dal Dl stesso.
In altri termini, per chi non allega l'Ape al contratto di vendita e di locazione decade il concetto di "nullità degli atti" come sanzione in caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'APE, che viene sostituita da sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 1.000 a 18.000 euro.
Attenzione: per i contratti stipulati tra il 4 agosto (data di entrata in vigore del Dl 63/2013) e il 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Dl 145/2013) dichiarati eventualmente nulli per mancata allegazione dell’attestato energetico è prevista una sanatoria. In altri termini gli atti non saranno dichiarati nulli, ma le parti saranno soggette al pagamento della sanzione di cui sopra e all'obbligo di allegazione dell'APE agli atti.
>> Per maggiori informazioni vedi voce "Obbligo Ape" nei riferimenti.
APE e schermature solari
In fase di conversione in legge del Dl 145/2013 è anche stato stabilito che ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici si debba tenere conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.
Certificatori energetici
Intervenendo sul Dpr 75/2013, la Legge 21 febbraio 2014, n. 9 aggiunge nuove tipologie di lauree e i diplomi che abilitano direttamente il certificatore senza frequentare specifici corsi di formazione.
La durata dei corsi di formazione che deve frequentare chi non ha i requisiti per l'abilitazione diretta è, invece, aumentata da 64 a 80 ore.
>> Per maggiori informazioni vedi voce "Accreditamento certificatori" nei Riferimenti, dove è possibile consultare tutto l'elenco dei i titoli di studio richiesti
Niente obbligo di annuncio con classe energetica per gli affitti di breve durata
Gli annunci di locazione degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno non hanno l'obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
>> Per le novità in materia di rinnovabili introdotte da decreto-legge, consigliamo di leggere la news "Destinazione Italia, le novità definitive in materia di incentivi e di Ritiro dedicato" consultabile nei Riferimenti in basso
>> Per le altre novita in materia di energia, consigliamo di consultare la tabella riepilogativa a cura della redazione normativa di Nextville, che contiene sia le disposizioni del Dl 145/2013 entrate in vigore alla fine del 2013, sia quelle contenute nella legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9. La tabella è disponibile nei Riferimenti in basso
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