Concessioni idroelettriche, disciplina gare di esclusiva competenza statale
Le procedure di assegnazione delle concessioni idroelettriche attengono alla materia "tutela della concorrenza" e sono di esclusiva competenza statale, nessuna lesione quindi per le competenze anche delle Province autonome.
La Corte Costituzionale (sentenza 24 febbraio 2014, n. 28) conferma il consolidato orientamento in materia respingendo la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del Dl 83/2012 sulla disciplina delle concessioni idroelettriche (articolo 37, commi 4-8). Queste norme regolano le gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico, disciplinano tempi e criteri di ammissione alle gare, durata delle concessioni, criteri di valutazione dell'offerta e hanno lo scopo di tutelare e promuovere la concorrenza tra operatori idroelettrici in modo uniforme sull'intero territorio nazionale; quindi ex articolo 117, Costituzione spetta esclusivamente allo Stato dettarle.
Nessuna lesione delle competenze delle Province autonome ricorrenti che a norma di statuto (articolo 1-bis, commi 2 e 16, del Dpr 235/1977) lasciano la competenza sulla tutela della concorrenza allo Stato, rimanendo in capo provinciale tutti gli altri profili quali, ad esempio, l'uso delle acque, la trasparenza delle concessioni e la disciplina delle funzioni amministrative.
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Sentenza Corte Costituzionale 24 febbraio 2014, n. 28
Energia - Idroelettrico - Concessioni - Disciplina - Tutela della concorrenza - Competenza esclusiva statale - Sussiste - Lesione competenze Province autonome in materia di tutela delle acque - Esclusione