Milano, 11 marzo 2014 - 00:00

Dal Ministero dello sviluppo indicazioni sugli obblighi di formazione e qualificazione degli impiantisti FER

Con circolare n. 20733 del 6 febbraio 2014, il Ministero dello Sviluppo ha fornito importanti chiarimenti sugli obblighi di formazione e qualificazione degli impiantisti FER.

La circolare ministeriale arriva in risposta al quesito posto da Cna e Confartigianato in merito alle modifiche introdotte dal Dl n. 63/2013 (convertito in Legge 90/2013) al sistema di formazione e qualificazione introdotto dall’articolo 15, comma 1, del Dlgs 28/2011.

Grazie al Dl 63/2013, era stato sanato un vuoto normativo garantendo il conseguimento della "qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore" anche ai soggetti che – pur privi di un titolo specifico – hanno maturato esperienza all’interno di aziende del settore.

Lo scorso 12 novembre 2013 Cna e Confartigianato, con una nota indirizzata al Ministero, avevano osservato che "i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 2 [del Dl 63/2013, ndr], debbano ritenersi limitati ai soggetti che intenderanno conseguire l'abilitazione a decorrere dal 1° gennaio 2014…."

Ora, con la circolare n. 20733 il Ministero – premettendo che ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Dl 63/2013, i responsabili tecnici in attività sono qualificati in automatico — conferma che i corsi di formazione professionale riguardano solo i soggetti che intendono conseguire l’abilitazione a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Di conseguenza, tutti i soggetti che a decorrere dal 3 agosto 2013 (data di conversione in Legge 90/2013 del Dl 63/2013) "volessero rientrare nella fattispecie abilitante di cui alla menzionata lettera c) [del Dm n. 37/2008, che riguarda appunto i soggetti che hanno maturato esperienza all’interno delle aziende, ndr] dovrebbero frequentare un corso di formazione nell'ambito dei programmi che (…), Regioni e Province autonome provvedono ad attivare conformemente ai dettami dell’allegato 4 del Dlgs n. 28/2011."