Milano, 26 marzo 2014 - 00:00

Detrazioni 55%-65%, il 31 marzo scade il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate

Il contribuente che non invia o invia in ritardo il modello telematico per gli interventi che stanno a cavallo di due anni rischia una multa che va da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

Dal 2009, l'Agenzia delle entrate richiede l’invio di un modello telematico di comunicazione, denominato IRE, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che si sviluppano su diversi periodi di imposta.

Chi deve inviare il modello

Il modello deve essere inviato dal contribuente "esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati".

Il modello serve per comunicare la quota di spese sostenute nell’anno precedente. Il termine per l'invio è il 31 marzo di ogni anno. Per maggiori informazioni, vedi Riferimenti in basso.

Compilazione del modello

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono disponibili

• il modello IRE,

• le istruzioni e il software per la compilazione,

• le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati,

• e il software di controllo per le comunicazioni compilate con programmi diversi da quello approntatto dall'Agenzia.

Per maggiori informazioni, vedi Riferimenti in basso.

Le sanzioni per il mancato invio

Nell'annuario del contribuente aggiornato dall'Agenzia delle entrate nell'ottobre del 2013, alla sezione II "Fisco sulla casa" si precisa che "la mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro (art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997)".

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