Milano, 27 marzo 2014 - 00:00

Teleriscaldamento, ingiusta la riduzione del credito di imposta

Dura la posizione assunta dalla Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili sulla riduzione del 15% per il credito di imposta riconosciuto all'energia erogata con reti di teleriscaldamento.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2014, in attuazione della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), ha rideterminato i crediti d’imposta riconosciuti ad alcune categorie di contribuenti, riducendoli del 15%.

La riduzione ha interessato anche l'agevolazione fiscale a favore dei clienti connessi alle reti di teleriscaldamento con impianti alimentati a biomassa e da energia geotermica ricadenti nelle zone climatiche E e F.

Introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/1998 (Finanziaria 1999), l'agevolazione consisteva in un credito d'imposta pari a 0,01033 € per ogni kWh di calore fornito.

A partire dal 2000, con il Dl 30 settembre 2000, n. 268, all'agevolazione di 0,01033 ne è stata aggiunta un'altra pari a 0,01549 € per kWh.

Più volte prorogate, tali agevolazioni sono state rese stabili con Legge 203/2008 (Finanziaria 2009).

La società che eroga l'energia attraverso una rete di teleriscaldamento deve traslare le agevolazioni fiscali sul prezzo dell'energia ceduta all'utente finale. In altri termini, la società deve farsi carico di finanziare l'agevolazione riconoscendola immediatamente in fattura al cliente, sostituendosi obbligatoriamente allo Stato. La società potrà recuperare il credito in seguito, attraverso compensazione generale in sede di dichiarazione dei redditi.

"Siamo indignati da questo provvedimento retroattivo del Governo uscente" ha commentato Walter Righini, Presidente della Fiper. 

Fino al 31 dicembre 2013, infatti, gli utenti finali di reti di teleriscaldamento con impianti alimentati a biomassa e ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F godevano di un agevolazione pari a 0,02582 € per kWh di calore erogato (0,01033 + 0,01549 €).

Dal 1° gennaio di quest'anno, queste cifre vanno decurtate del 15%. Sebbene pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 marzo scorso, le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si applicano, infatti, dal 1° gennaio 2014. Ciò significa che le Società che hanno già fatturato i kWh erogati prima del 21 marzo, dovranno chiedere ai propri clienti il rimborso sulla differenza tra l'agevolazione riconosciuta e quella decurtata del 15%.

"Riducendo lo sconto applicato ai clienti finali allacciati a reti di teleriscaldamento e non diminuendo nella medesima percentuale la componente fiscale sulle fonti fossili destinate al riscaldamento, si finisce per favorire l’impiego di questi ultimi combustibili anziché promuovere la filiera bosco-legno-energia in ambito locale", ha affermato Righini che si è appellato "al Governo Renzi, affinché provveda in tempi rapidi a rivedere il provvedimento specifico alla luce della disparità di trattamento tra le diverse fonti per il riscaldamento in area montana, in un’ottica di promozione dell’efficienza produttiva, attraverso reti di teleriscaldamento abbinate a fonti rinnovabili, come del resto indicato dalla recente Direttiva Europea sull’efficienza energetica".

Il gettito complessivo stimato dalla riduzione del credito di imposta sul teleriscaldamento si aggira intorno ai 700.000 di euro all'anno. Un importo minimo per il sistema Paese, rispetto alla possibilità di recuperare 300 milioni di euro all'anno dall’impiego delle potature del verde urbano per la produzione di energia, come ha recentemente proposto la Federazione al Commissario straordinario alla spending review Carlo Cottarelli.