VIA e impianti eolici, se in prossimità di abitazioni va valutato anche l'impatto acustico
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1217/2014, che ha annullato l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Marche per la costruzione del Parco eolico di Piano Rotondo.
Il ricorso
Alcuni cittadini proprietari di immobili ubicati in prossimità del sito su cui doveva essere realizzato un parco eolico, hanno impugnato l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Marche per la sua costruzione. Tra le motivazioni del ricorso, la violazione di normativa interna e comunitaria in materia di impatto acustico.
La posizione del proponente
Secondo l'appello presentato dall'azienda proponente il progetto, i limiti alle emissioni acustiche sanciti dalla legge quadro n. 447 del 1995 e dal Dpcm 14 novembre 1997, "riguarderebbero esclusivamente le emissioni effettivamente emesse e, quindi, accertabili solo ex post, ad impianto funzionante, ma non il progetto, per il quale l'appellante avrebbe provveduto a fornire adeguata relazione previsionale, secondo quanto richiesto dalla legge regionale n. 28 del 2001, ed i cui profili di criticità andrebbero superati, semmai, attraverso l'imposizione di misure idonee a ridurre eventuali superamenti dei limiti alle emissioni acustiche".
La decisione del Consiglio di Stato
Secondo il Consiglio di Stato, la tesi dell'appellante non può essere accolta perchè la stessa legge quadro prevede che "i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ... devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate (articolo 8, comma 1)".
Per il giudicante, appare "evidente che nell'ambito della valutazione di impatto ambientale non possa prescindersi dalla verifica, in termini previsionali, in base al progetto presentato, dell'impatto acustico dell'opera e che detta indagine vada condotta prendendo in considerazione le modalità di rilevazione ed i limiti stabiliti in esecuzione della citata normativa (legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, ndr)... Ma pure a voler considerare, a tutto concedere e seguendo il ragionamento dell'appellante, che il superamento dei limiti, sulla base della previsione progettuale, costituisca una mera ed ipotetica 'criticità', superabile attraverso l'adozione di misure di riduzione delle emissioni acustiche, va osservato che dell'indicazione di tali misure non vi è traccia né nell'autorizzazione impugnata né nella valutazione ambientale cui la prima fa richiamo, atti che avrebbero comunque dovuto espressamente prevederle ove ritenute tecnicamente sufficienti a rendere compatibile il progetto con i limiti all'inquinamento acustico".
L'azienda deve, dunque, rifare tutto l'iter autorizzativo e, nel caso in cui "dalla relazione previsionale emerga la produzione di valori di emissione superiore ai limiti stabiliti", è necessaria una "modifica progettuale allo scopo di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera".
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Sentenza Consiglio di Stato 13 marzo 2014, n. 1217
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