Milano, 9 maggio 2014 - 00:00

Dlgs efficienza energetica, le considerazioni dell'Autorità

Continuano le audizioni sullo schema di Dlgs di attuazione della direttiva Ue sull'efficienza energetica: le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Nella memoria per l'audizione presso le Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato, l'Autorità ha formulato alcune proposte e considerazioni in merito allo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 90) di recepimento della Direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica. Vediamo le più significative.

Obiettivo efficienza energetica non quantificato annualmente

Secondo quanto disposto dallo schema di decreto, "l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico ... consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria".

A parere dell'Autorità, questo obiettivo non è adeguatamente quantificato. Quel che manca, e che l'Autorità auspica venga introdotta, è una "quantificazione e ripartizione in ciascun anno del periodo 2014-2020".

Perplessità sono state espresse anche sulle modalità indicate dallo schema di decreto sul raggiungimento dell'obiettivo: i Certificati bianchi dovranno garantire almeno il 60% di risparmio e la quota rimanente deve essere raggiunta con le altre misure di incentivazione oggi vigenti.

Secondo l'Autorità, è un errore non aver suddiviso "con precisione l'obiettivo complessivo tra i diversi strumenti incentivanti. Al fine di consentire una più efficace pianificazione degli investimenti da parte degli operatori, dando certezza e stabilita ai meccanismi di incentivazione si ritiene, invece, che il recepimento della Direttiva debba essere anche l'occasione per definire la suddivisione del target tra i diversi strumenti (certificati bianchi, detrazioni fiscali e conto energia termico)".

Inoltre, per la quota dell'obiettivo obbligatorio da conseguire con strumenti diversi dai Certificati bianchi, il regolatore "ritiene necessaria l'eliminazione di quanto disposto al comma 8 dell'art. 7 del decreto (che introduce nel computo degli obiettivi  i risparmi connessi ai Sistemi di Gestione dell'energia o agli audit, ndr), in considerazione della difficoltà di contabilizzare con precisione i risparmi energetici addizionali connessi unicamente all'attuazione di Sistemi di Gestione dell'Energia o di audit energetici, e del connesso rischio di double counting".

Certificati Bianchi e Linee Guida

L'Autorità auspica che "il decreto di recepimento preveda la possibilità di aggiornare le linee guida periodicamente (e non solo entro i 120 successivi dalla sua entrata in vigore), su proposta ed impulso dell'Autorità, integrando in tal senso quanto disposto all'ultimo capoverso del comma 5, dell'art. 7. In tali aggiornamenti, questa Autorità ritiene che, laddove la vigente regolazione risulta più rigorosa della Direttiva nel garantire la contabilizzazione e incentivazione dei soli risparmi energetici reali conseguiti unicamente per effetto del meccanismo, tali disposizioni vengano preservate (o, eventualmente, rese piu rigorose) con il decreto di recepimento e con i successivi provvedimenti attuativi".

Tariffe elettriche

A differenza di quanto espresso dalle Associazioni dei consumatori e da alcuni fra gli operatori del settore rinnovabili (per maggiori informazioni vedi Riferimenti), l'Autorità condivide il superamento della tariffazione progressiva, che attualmente prevede un aumento del prezzo del chilowattora consumato man mano che i consumi crescono.

Questo tipo di struttura può essere d'ostacolo alla diffusione dell'efficienza energetica. A parere del regolatore, essa ha, infatti, scoraggiato l'utilizzo dell'energia elettrica per usi termici domestici: cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento (per esempio con pompe di calore).

Oltre alla sperimentazione tariffaria, già annunciata nel 2013, per utenti che usano le pompe di calore come sistema principale di riscaldamento della propria abitazione di residenza, il procedimento per il superamento della tariffa progressiva prevederà l'implementazione di altre misure.

Secondo l'Autorità, infatti, "il passaggio alla tariffa non progressiva per i clienti domestici potrà produrre numerosi benefici, non ultimo una notevole semplificazione delle bollette per effetto dell'eliminazione degli scaglioni tariffari attuali e, di conseguenza, anche una maggiore semplicità di confronto delle offerte sui mercato libero. Tuttavia, per completare il percorso è necessario anche provvedere all'eliminazione degli attuali scaglioni tariffari previsti per le accise sull'energia elettrica consumata dai clienti domestici: senza tale provvedimento normativo ... la transizione verso una tariffa domestica semplice e comprensibile resterebbe incompiuta".

Teleriscaldamento e teleraffreddamento

Lo schema di decreto di recepimento attribuisce all'Autorità nuove funzioni di regolazione "soft" e controllo nel settore del teleriscaldamento e teleraffreddamento. L'Autorità condivide la necessità dell'introduzione delle nuove misure regolatorie, ma suggerisce di:

• ricomprendere nelle sue funzioni quella di definire una o più convenzioni-tipo tra il gestore del servizio e il Comune;

• non limitare la definizione delle tariffe di cessione calore alle nuove reti, ma "estenderla a tutti in casi in cui non esista un efficace assetto concorrenziale tra sistemi alternativi di produzione e fornitura del calore, oltre che (come gia previsto dallo schema di decreto) ai casi in cui l'allacciamento alla rete è imposto dai Comuni";

• eliminare della limitazione all'utilizzo delle informazioni relative ai prezzi praticati dai gestori delle reti prevista alla lettera c) del comma 16, dell'articolo 10;

• includere nelle funzioni attribuite all'Autorità anche "quella relativa alla definizione dei criteri di quantiflcazione del valore residuo delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento al termine delle concessioni, ove tali criteri non siano previsti nelle convenzioni".

Reti interne di utenza e Sistemi semplici di produzione e consumo (SEU, SEESEU, ASE, ASAP)

L'Autorità ribadisce la necessità "di razionalizzare la definizione e i regimi di accesso cui possono essere assoggettati i sistemi semplici di produzione e consumo e le reti private, nonchè la relativa applicazione degli oneri generali di sistema". Insomma, il regolatore continua a rimarcare la preoccupazione per la frammentarietà normativa in tema di RIU e SSPC e dell'impatto negativo che l'esenzione dal pagamento degli oneri di rete riservate a questi sistemi e la diffusione della generazione distribuita possono avere in termini di costo:

"I costi relativi alIa realizzazione e gestione delle reti gia esistenti sono essenzialmente costi fissi, indipendenti dalla quantità di energia elettrica che transita effettivamente attraverso tali reti. Da ciò deriva inevitabilmente che, al diminuire della quantità di energia elettrica prelevata da rete pubblica (per effetto dell'aumento della generazione distribuita e degli autoconsumi in sito), corrisponde l'aumento dei valori unitari delle tariffe di trasmissione e di distribuzione, che potrebbero essere riferite, più opportunamente, alla potenza impegnata a disponibile sul punto di connessione".

>> Per maggiori informazioni, consigliamo ai nostri lettori la lettura dei contenuti dello schema di decreto, rivisto secondo una struttura ragionata per argomenti dalla redazione di Nextville. Vedi voce corrispondente nei Riferimenti qui in basso.