Milano, 14 maggio 2014 - 00:00

Spunti positivi ed elementi discutibili: il parere del Coordinamento FREE sul dlgs efficienza

Un breve resoconto della posizione assunta dal Coordinamento Fonti rinnovabili e Efficienza energetica sullo schema di decreto che recepisce la Direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 aprile scorso.

Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

In base alle disposizioni dello schema di decreto, l'Enea deve elaborare una proposta di interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli immobili.

A parere del Coordinamento, una modalità di pianificare alquanto anomala, visto che gli obiettivi da raggiungere — a partire dalla percentuale di superficie da riqualificare — dovrebbero "essere decisi a livello politico e andrebbero inseriti nel recepimento della direttiva ... In alternativa si propone un decreto coordinato con le Regioni che definisca gli obiettivi e le strategie di attuazione con il supporto tecnico di ENEA, stakeholders, Associazioni di categoria".

Si lamenta anche lo scarso coinvolgimento delle Regioni. Appare necessario "introdurre esplicitamente la disponibilità assegnata alle Regioni di programmare su base pluriennale attività di riqualificazione energetica e di fornire strumenti finanziari per effettuare investimenti privati (ad esempio ESCO, contatori intelligenti, ecc.)".

Gli strumenti per finanziare l'efficienza

In proposito, il Coordinamento chiede:

• "di introdurre nel decreto indicazioni sul prolungamento al 2020 delle detrazioni fiscali (allargandole alla microcogenerazione) e soluzioni innovative di finanziamento con un forte coinvolgimento di privati, come si sta sperimentando all'estero (Green Deal negli UK, Pace negli Usa, Posit'if in Francia...)";

• che il reperimento delle risorse per il Fondo efficienza "non gravi sui costi di approvvigionamento del gas all’utente finale e che lo stesso Fondo non sostituisca il meccanismo delle detrazioni fiscali";

• di dare la possibilità agli "Enti locali di assumere impegni pluriennali di spesa a valere sulle disponibilità di parte corrente al fine di contrarre mutui o stipulare contratti di leasing o altri strumenti finanziari destinati a finanziare interventi per l’efficienza energetica dei propri immobili";

• "di avviare la bancabilità delle detrazioni fiscali, elemento che allargherebbe il numero di interventi garantendo una parte delle risorse iniziali per effettuare gli interventi";

• di introdurre "incentivi per le imprese che entro 24 mesi procedono alla realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalle diagnosi energetiche".

Progressività della tariffa e remunerazione delle reti

Il settore delle rinnovabili aveva già espresso la netta contrarietà su quanto disposto dall'articolo 11 rispetto all'eliminazione della progressività delle tariffe elettriche, all'aggiornamento delle regole per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti elettriche e del gas e alla ridefinizione delle disposizioni per stabilire la priorità di dispacciamento all’energia prodotta dalle FER, dalla CAR e dalla generazione distribuita.

Con questo articolo "il legislatore sta tentando di riformare il mercato elettrico in modo surrettizio e senza un confronto con le parti interessate". Il Coordinamento FREE chiede, pertanto, di sopprimerlo perchè questi temi meriterebbero "una discussione sull’indirizzo politico e una analisi effettuata anche coinvolgendo gli operatori del settore".

Diagnosi energetica e certificazione energetica non si equivalgono

Secondo quanto stabilito dallo schema di decreto, nel settore civile l'Attestato di prestazione energetica degli edifici è equivalente a una diagnosi energetica. Questo assunto va eliminato perché:

• "la certificazione energetica ha come obiettivo principale quello di rappresentare in forma più semplice possibile una qualità energetica di un sistema edificio/impianto riferita a condizioni standard normalizzate, in modo da rendere comprensibili anche ai soggetti non tecnici gli indicatori, che esprimono tale qualità energetica. La finalità ultima è quella della confrontabilità, ovvero della definizione di una prestazione energetica rispetto ad una metodologia standardizzata e dell'inserimento di questa in una scala di classificazione, in modo da comprendere se la prestazione energetica dell’edificio è elevata e quindi rappresentante un valore aggiunto per l'immobile oppure mediocre, per cui necessita di interventi di riqualificazione";

• "la diagnosi energetica si pone invece l'obbiettivo di effettuare un'analisi approfondita e sistematica sulla quantificazione e le modalità di utilizzo dell'energia al fine di valutare le potenziali soluzioni di risparmio energetico secondo una logica di miglior rapporto costi-benefici. Si tratta, quindi, di esaminare il comportamento "reale" del sistema edificio-impianto, analizzando i dati storici di consumo, i profili di utilizzo specifici, le condizioni climatiche, le tipologie impiantistiche presenti, in modo da costruire un modello energetico dell'edificio che rispecchi l'effettivo utilizzo dell'energia, al fine di progettare gli interventi di efficientamento energetico più appropriati, anche perché cost effective, come previsto dalla Direttiva europea".

>> Per maggiori informazioni, consigliamo ai nostri lettori la lettura dei contenuti dello schema di decreto, rivisto secondo una struttura ragionata per argomenti dalla redazione di Nextville. Vedi voce corrispondente nei Riferimenti qui in basso