Milano, 27 maggio 2014 - 00:00

Stufe a pellet, precisazioni sull'Iva agevolata

In caso di ristrutturazione di edifici, le stufe a pellet assimilabili a caldaie godono dell'iva agevolata con le limitazioni previste per i beni significativi. Non così per le stufe a pellet che si limitano a riscaldare l'ambiente in cui sono si trovano.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con una nota in risposta a una Consulenza giuridica presentata dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Entriamo più nel dettaglio della questione.

Le cessioni di beni (materiali e prodotti) e le prestazioni di servizi (manodopera e altre specifiche prestazioni) per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono assoggettati a Iva agevolata del 10%.

I beni significativi

Posto che la definizione dei casi in cui l’aliquota agevolata è applicabile è piuttosto complessa, ricordiamo che, se il fornitore dei beni e dei servizi necessari all’intervento è unico – e si configura quindi come "appaltatore" dell’operazione complessiva – non è più rilevante la distinzione rispetto a chi fornisce i beni all’utilizzatore finale e l’intera fornitura può essere assoggettata a Iva 10%.

Tuttavia, anche all’interno di una fornitura unica (appalto) vi sono comunque dei limiti all’applicazione dell’IVA facilitata: la più importante è quella relativa ai "beni significativi".

L'Agenzia delle Entrate precisa che "qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi" (per maggiori informazioni, vedi Riferimenti in basso).

I beni significativi ammessi all'agevolazione sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:

• ascensori e montacarichi;

• infissi esterni e interni;

• caldaie;

• videocitofoni;

• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

• sanitari e rubinetteria da bagni;

• impianti di sicurezza.

Quando le stufe a pellet rientrano tra i beni significativi

Il CNA, con la Consulenza Giuridica n. 954-3112014 presentata il 18 marzo scorso, ha chiesto all'Agenzia delle entrate se le stufe a pellet possono rientrare tra i "beni significativi", in quanto assimilabili alle caldaie.

L'Amministrazione finanziaria, con la nota del 22 maggio 2014, ha risposto che rientrano tra i beni significati e sono dunque assoggettate all'agevolazione  — con le limitazioni previste per i "beni significativi" — le stufe a pellet solo quando sono utilizzate come generatori di calore per riscaldare l'acqua che alimenta il sistema di riscaldamento, oltre che per produrre l'acqua sanitaria.

 

E quando no

Non rientrano tra i beni significativi le stufe a pellet intese come impianti finalizzati a riscaldare solo l'ambiente in cui si trovano, senza la possibillità di produrre acqua sanitaria o quella che alimenta il sistema di riscaldamento.

Esse sono considerate come parte indistinta della prestazione di servizi e, se installate nell'ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su fabbricato a prevalente destinazione abitativa, godono dell'aliquota Iva del 10%, senza le limitazioni previste per i "beni significativi".

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