Milano, 4 giugno 2014 - 00:00

Impianti di climatizzazione, in vigore il nuovo libretto per i controlli

Dal 1° giugno 2014, le caldaie, i condizionatori d'aria, ecc. dovranno essere muniti del nuovo libretto e del nuovo rapporto di efficienza energetica, conformi agli allegati del Dm Sviluppo economico 10 febbraio 2014.

Secondo quanto stabilito dal Dpr 74/2013, gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" che, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare deve essere consegnato, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

Il nuovo modello di libretto

Il nuovo modello di libretto di impianto è contenuto nell'allegato I al Dm Sviluppo economico 10 febbraio 2014 e si applica a partire dal 1° giugno 2014. Esso sostituisce gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003.

Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo libretto.

Il Libretto può essere anche compilato in formato PDF editabile ed è disponibile sul sito del Comitato Termotecnico Italiano (vedi i Riferimenti in basso).

Il rapporto di controllo di efficienza energetica

Sempre secondo quanto stabilito dal Dpr 73/2014, al termine delle operazioni di controllo, il manutentore deve provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica.

Il rapporto deve essere redatto secondo i modelli riportati nel Dm Sviluppo economico 10 febbraio 2014:

• allegato II (per i gruppi termici);

• allegato III (per i gruppi frigo);

• allegato IV (per gli scambiatori);

• allegato V (per i cogeneratori).

Essi sostituiscono gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

I modelli dei rapporti si possono trarre dal decreto stesso o possono essere scaricati in formato PDF editabile dal sito del Comitato Termotecnico Italiano (vedi i Riferimenti in basso).

Una copia del Rapporto deve essere rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo deve conservare e allegare al libretto d’impianto. Una copia deve essere, invece, trasmessa a cura del manutentore all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

Il rapporto non va compilato in caso di impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili. Non così per il libretto di impianto, che va compilato anche nel caso di impianti FER.

Attenzione: le Regioni e le Province autonome possono apportare ulteriori integrazioni a quanto previsto dal Governo centrale. Le modifiche devono essere predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono.

Quindi è possibile che in alcune Regioni i modelli dei libretti e dei rapporti di efficienza possano essere diversi da quelli allegati al Dm del 10 febbraio 2014.

L'esempio più recente è quello della Regione Veneto che, con la Dgr 27 maggio 2014, n. 726 ha approvato un Libretto di impianto con alcune integrazioni. Invitiamo i lettori a consultare la delibera, per i dettagli.

Vuoi conoscere nel dettaglio tutte le nuove regole in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici? Visita la nostra pagina Controlli impianti negli edifici, aggiornata con le ultime disposizioni intervenute.