Consulta: no a divieti per impianti a biomassa in area agricola
Le Regioni non possono vietare la realizzazione di impianti a biomassa in area agricola, sulla base di criteri non conformi a quanto previsto a livello nazionale dal Dlgs 387/2003.
Con sentenza 11 giugno 2014, n. 166 (vedi Riferimenti), la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma pugliese (Lr 31/2008) nel punto in cui introduceva il divieto di realizzare in zona agricola impianti alimentati da biomasse, salvo che queste ultime provenissero, per almeno il 40%, da "filiera corta", cioè da un'area contenuta entro 70 chilometri dall'impianto.
La Regione sosteneva che la norma non vietasse propriamente l'insediamento in zona agricola degli impianti, ma si limitasse bensì a "prescrivere particolari modalità gestionali". Secondo la Corte, però, "appare evidente che la norma regionale impugnata persegue un obiettivo che trascende i limiti tracciati dalla normativa statale di principio, in un ambito materiale ove la Corte ha già ravvisato la prevalenza della materia 'energia' (sentenza n. 119 del 2010)".
La Consulta ricorda inoltre come l’articolo 12 comma 7 del Dlgs 387/2003 consenta espressamente di localizzare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse in zone agricole.
E dal momento che la normativa regionale in materia di energia non può discostarsi da quanto previsto dal Legislatore statale, è evidente che le "modalità gestionali" imposte dalla Regione "risultano incongruenti rispetto ai limiti consentiti dalla normativa statale di principio alla localizzazione in area agricola dell'impianto energetico" e possano quindi trasformarsi in "potenziale divieto di insediamento" nel caso in cui il territorio circostante l’impianto non sia in grado di soddisfare il requisito del 40% di biomassa da filiera corta.
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