Milano, 16 giugno 2014 - 00:00

Impianti a biomassa, biogas e biometano: novità procedurali in Veneto

La Regione Veneto ha definito le disposizioni autorizzative che regolano le "modeste variazioni" apportate – in corso d’opera e d’esercizio - agli impianti alimentati a biomasse e biogas. Precisazione inoltre sugli impianti a biometano.

Con Dgr n. 725 del 27 maggio 2014 (vedi Riferimenti), vengono integrate le vigenti regole contenute nella  Dgr n. 1391/2009 e in particolare nell’Allegato A, relativamente alla possibilità di apportare modifiche e varianti "non sostanziali" agli impianti che hanno già ottenuto l’Autorizzazione unica.

Più nello specifico, la nuova delibera individua e definisce nel dettaglio le tre seguenti fattispecie di interventi:

• modeste variazioni al progetto, in corso d’opera e in corso d’esercizio, che prevedano limitate variazioni alle volumetrie, alle dimensioni e tipologie costruttive autorizzate;

• modeste variazioni all'esercizio dell'impianto a condizione che sia garantita la connessione dell'impianto all'attività agricola e che sia comunque escluso l'utilizzo di biomassa classificabile come rifiuto;

• rifacimento parziale o totale di taluni manufatti e impianti autorizzati, ferme restando le specifiche tecniche già approvate (contenuti progetto originario o sua variante).

L’Allegato A alla delibera contiene la documentazione essenziale che deve essere presentata per ciascuna fattispecie di intervento.

Tra le altre novità significative, segnaliamo infine che le medesime procedure contenute nella delibera in oggetto nonché nella Dgr n. 1391/2009 vengono estese anche agli impianti di produzione di biometano.

Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo alla consultazione dei testi normativi. Per uno sguardo complessivo sui regimi autorizzativi vigenti in Veneto, ricordiamo anche il nostro Dossier Autorizzazioni IAFR Veneto, sempre aggiornato alle ultime novità.