Oneri di sbilanciamento, le nuove proposte dell'Autorità
Pubblicato il documento di consultazione con le soluzioni che dovranno regolare l'attribuzione degli oneri di sbilanciamento agli impianti FER.
Con la sentenza n. 2936 del 9 giugno 2014, il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso dell'Autorità e confermato il definitivo annullamento della delibera 281/2012/R/EFR con cui aveva preso avvio, nel 2012, la revisione del servizio di dispacciamento per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (per maggiori informazioni vedi Riferimenti).
In seguito a ciò, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti per una ennesima revisione, con il documento di consultazione 302/2014/R/EEL che propone tre diverse soluzioni:
Prima opzione: franchigie differenziate per fonte
Essa "potrebbe essere caratterizzata dai seguenti elementi:
— franchigie differenziate per le diverse fonti e, quindi, anche tra le diverse fonti rinnovabili;
— valorizzazione dell’energia elettrica oggetto di sbilanciamento all’interno della franchigia sulla base del prezzo dell’energia elettrica nel mercato del giorno prima;
— valorizzazione dell’energia elettrica oggetto di sbilanciamento al di fuori della franchigia uguale per tutte le fonti e determinata con le medesime modalità con cui vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione abilitate.
Questa opzione consente di tenere conto delle diverse caratteristiche in termini di programmabilità delle diverse fonti attraverso una differenziazione delle franchigie. Al tempo stesso, la valorizzazione degli sbilanciamenti fuori franchigia sarebbe la medesima per tutte le fonti".
Seconda opzione: franchigie differenziate per fonte con applicazione di un corrispettivo unitario
Anche la seconda opzione prevede franchigie differenziate per fonte, con la differenza che l’energia elettrica oggetto di sbilanciamento al di fuori della franchigia venga valorizzata con le medesime modalità con cui attualmente vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione non abilitate. Inoltre, prevede un corrispettivo unitario da applicare all'energia elettrica immessa, in modo da allocare ai rispettivi utenti del dispacciamento la parte degli effetti degli sbilanciamenti all'interno della franchigia.
Terza opzione: introduzione di un meccanismo di valorizzazione degli sbilanciamenti innovativo
Tale meccanismo prevede "la possibilità, per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e per tutte le unità di produzione non rilevanti, di partecipare alla copertura degli effetti degli sbilanciamenti non più sulla base della quantità effettiva di energia elettrica oraria sbilanciata, ma sulla base di un corrispettivo unitario (eventualmente caratterizzato da una parte applicata alla potenza dell’unità di produzione e da una parte applicata all’energia elettrica immessa in rete)".
>> Per maggiori informazioni, invitiamo i lettori a consultare il DCO nei Riferimenti in basso.
Niente più quota residua
Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, l'Autorità ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2013 e fino all’entrata in operatività della nuova regolazione, "viene ripristinato l’articolo 40, commi 40.4 e 40.5, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 nella sua formulazione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr".
Di conseguenza:
• dal mese di maggio 2014 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni che faranno seguito al documento di consultazione appena pubblicato, Terna non deve più applicare la cosiddetta quota residua unitaria dei corrispettivi di sbilanciamento, pari alla differenza tra il prezzo zonale orario e il corrispettivo di sbilanciamento;
• entro il 31 ottobre 2014 Terna, può "procedere ad effettuare i conguagli relativi al periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2013 e il 30 aprile 2014".
L'Autorità ha tenuto a precisare che la decisione del Consiglio di Stato, "comporta che, per il solo anno 2013, sia derivato un maggiore onere in capo alla generalità dei clienti complessivamente pari ai rimanenti circa 38 milioni di euro".
Pagine correlate
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Documento di consultazione 302/2014/R/eel
dal sito dell'Autorità
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Sentenza Consiglio di Stato 9 giugno 2014, n. 2936
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
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Delibera Autorità energia 9 giugno 2006, n. 111/06 (testo coordinato con modifiche)
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
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Oneri di sbilanciamento, tutto da rifare
dall'Archivio News di Nextville