Milano, 4 luglio 2014 - 00:00

Spalma incentivi, in vigore le semplificazioni autorizzative per impianti a fonti rinnovabili

Dal 1° ottobre 2014 la Comunicazione al Comune per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili verrà effettuata utilizzando un nuovo modello unico.

Si tratta di una delle principali semplificazioni procedurali introdotte dall’articolo 30 del decreto-legge 91/2014 (conosciuto anche come "Spalma-incentivi"), entrato in vigore lo scorso 25 giugno. Vediamole più nel dettaglio.

Il nuovo modello di Comunicazione, che andrà a sostituire quelli eventualmente già adottati da Comuni, gestori di rete e GSE, dovrà contenere esclusivamente:

• i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;

• la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

Il Comune non può in ogni caso richiedere documentazione aggiuntiva.

Qualora sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può allegarli alla Comunicazione, oppure richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tal caso, il Comune provvede entro 45 giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali il responsabile dello sportello unico indice una conferenza di servizi. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione degli atti amministrativi di assenso. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti.

Inoltre, per l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici su tetto viene introdotto un ulteriore snellimento burocratico rispetto a quanto già previsto dal Dlgs 115/2008. E’ infatti stabilito che l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, con superficie dell’impianto non superiore a quella del tetto e i cui componenti non modificano la sagoma dell’edificio, "non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati."

Per godere di questa semplificazione l’edificio non deve ricadere tra "le ville (…) che si distinguono per la loro non comune bellezza" o tra "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici" (art. 136, comma 1, lettere b) e c), Dlgs 42/2004).

Segnaliamo in chiusura un’altra importante novità introdotta dal Dl 91/2014. Per la prima volta il legislatore ha chiarito il regime autorizzativo degli impianti a biometano, specificando che si può applicare la PAS (Procedura abilitativa semplificata):

• ai nuovi impianti di produzione di biometano di capacità produttiva non superiore a 100 standard metri cubi/ora;

• alle opere di modifica e agli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso.

In tutti i casi diversi da quelli sopra elencati, l'impianto di biometano va autorizzato mediante il procedimento standard di Autorizzazione unica.

Per ulteriori approfondimenti, invitiamo i nostri lettori a leggere la pagina sulle semplificazioni autorizzative contenuta nella sezione dedicata a tutte le novità del Dl 91/2014.