Consulta: autorizzazione rinnovabili senza aggravi regionali
Le Regioni non possono aggravare il procedimento di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003) che costituisce norma fondamentale in materia, inderogabile dagli Enti locali.
Così si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza 2 luglio 2014, n. 189. La Consulta ha bocciato la norma della Basilicata (Lr 18/2013) che prevedeva l’obbligo durante il procedimento di autorizzazione unica di acquisire, oltre agli altri atti, anche il parere obbligatorio del Comitato tecnico paritetico Stato-Regioni istituito in seguito all’intesa tra Stato e Regione Basilicata del 14 settembre 2011. Il tutto in attesa del varo del Piano paesaggistico regionale e delle indicazioni sulle aree non idonee in Regione.
Si tratta, secondo la Corte Costituzionale, di un aggravamento procedurale non richiesto dal Dlgs 387/2003 né dalle Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010) ed in contrasto con quella "spinta" di derivazione europea (direttive 2001/77/Ce e 2009/28/Ce) che vuole agevolare al massimo la diffusione delle rinnovabili anche attraverso procedimenti autorizzatori celeri e semplificati.
Ancora una volta la Corte Costituzionale (si veda su tutte la sentenza 344/2010) ribadisce che il procedimento di autorizzazione unica degli impianti a fonti rinnovabili è procedura semplificata che deve favorirne la diffusione e non è consentito alle Regioni aggravare il procedimento, sia perché ciò è in contrasto con i principi costituzionali di celerità dell’azione amministrativa, sia perché l’articolo 12, Dlgs 387/2003 che definisce il procedimento semplificato di autorizzazione unica è "principio fondamentale" in materia non derogabile alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, Costituzione.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di parte dell’articolo 30 della legge 18/2013 colpisce in via indiretta l’articolo 4-bis, commi 2, 3 e 4, della legge 19 gennaio 2010, n. 1, dato che era stato il citato articolo 30 della legge del 2013 ad aggiungere l’articolo 4-bis nella legge del 2010.
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