Milano, 7 luglio 2014 - 00:00

Agenzia delle entrate: stufe, caminetti e caldaie a legna o pellet detraibili al 50%

L’installazione di apparecchi a biomassa, sia ad aria che idro, può fruire della detrazione del 50% in quanto finalizzata a conseguire un risparmio energetico, ai sensi dell’articolo 16-bis lettera h) del Tuir.

Questa, in estrema sintesi, la risposta fornita a un quesito posto da un contribuente e pubblicata lo scorso 3 luglio su FiscOggi.it, la rivista telematica dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia precisa che la detrazione è fruibile per l’installazione di apparecchi a biomassa "quali caminetti e stufe a legna o pellet, sia ad aria che idro, e caldaie a legna o pellet".

Un aspetto importante è dato dalla possibilità di beneficiare della detrazione "anche in assenza di una ristrutturazione edilizia vera e propria, in quanto prevista anche nel caso in cui l’installazione sia realizzata in assenza di opere edilizie propriamente dette."

L’Agenzia ricorda inoltre gli altri requisiti richiesti:

• l’installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato, tenuto per legge a emettere regolare certificato di conformità (Dm 37/2008);

• è necessario farsi rilasciare la certificazione tecnica del produttore della stufa, che ne indichi le capacità termiche;

• occorre pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene.

In chiusura, ci limitiamo a ricordare (cosa che peraltro nella risposta l’Agenzia non fa) che la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con caldaie alimentate a biomasse può – a fronte del rispetto di precisi requisiti prestazionali e con un carico procedurale più pesante di quello richiesto per le detrazioni del 50% — accedere alla detrazione del 65% delle spese sostenute.

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