Autorizzazioni, la Regione può indicare solo aree non idonee
La Regione non può ribaltare il principio ex articolo 12, Dlgs 387/2003 sugli impianti a fonti rinnovabili indicando le aree idonee e di fatto escludendo tutte le altre, ma può individuare solo le aree non idonee.
Lo ricorda la Corte Costituzionale nella sentenza 16 luglio 2014, n. 199 che dichiara illegittima la norma della Sardegna (articolo 8, comma 2, Lr 17 dicembre 2012, n. 25) in materia di impianti eolici che indicava le zone del territorio dove le installazioni eoliche potevano essere realizzate, di fatto escludendo tutte le altre.
Ciò non è consentito dalla legge nazionale (Dlgs 387/2003) e dai principi comunitari in materia di diffusione delle fonti rinnovabili. Le linee guida nazionali emanate con Dm 10 settembre 2010 in attuazione del Dlgs 387/2003 dettano i criteri cui le Regioni si devono attenere nell’individuare le aree non idonee all’installazione degli impianti, ma non consentono di ribaltare il principio lasciando gli Enti territoriali liberi di individuare le aree idonee, escludendo così di fatto tutto il resto del territorio regionale.
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