Milano, 21 luglio 2014 - 00:00

Tar Piemonte, legittimo vietare impianto Fer in area non idonea

La domanda di autorizzazione alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili in area non idonea va rigettata senza obbligo per la Regione o Provincia di valutare nel dettaglio il progetto.

Lo ricorda il Tar Piemonte nella sentenza 10 luglio 2014, n. 1197 confermando il diniego della Provincia a una autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico, basato tra l’altro sul fatto che l’impianto per cui si chiedeva l’autorizzazione era localizzato in area che le linee guida regionali indicavano come "non idonea" alla realizzazione degli impianti.

L’impresa ricorrente sosteneva che il Dlgs 387/2003 e le Linee guida nazionali (allegato 3) non hanno mai inteso dire che le aree non idonee individuate dalle Regioni siano aree "vietate", ma solo aree in cui sarebbe stato più difficile ottenere l’autorizzazione. In altre parole rimaneva l’obbligo per l’Ente competente di verificare in concreto la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela ambientale e del paesaggio garantite all’interno del procedimento unico.

Non la pensa così il Tar. La valutazione sulla compatibilità ambientale del progetto è già stata fatta a monte quando sono state scelte le zone del territorio da dichiarare "non idonee" alla valutazione degli impianti, la comparazione degli interessi contrapposti – tutela ambientale e sviluppo delle rinnovabili – è già stata fatta allora, pertanto il solo fatto che la richiesta di autorizzazione riguardi un impianto localizzato in area non idonea, consente, senza ulteriori valutazioni di merito sul progetto, il rigetto dello stesso.

È bene però ricordare che la linea interpretativa del Tar Piemonte, sebbene condivisa da altra giurisprudenza non è l’unica seguita dalla Giurisprudenza. Si ricorda il Tar Puglia (Lecce) sentenza 14 dicembre 2011, n. 2156, secondo il quale le Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010), nel dare alle Regioni i criteri con i quali individuare le aree non idonee, non hanno mai inteso dettare un divieto preliminare assoluto, che comporterebbe quindi un rigetto automatico della domanda per il solo fatto che il progetto dell’impianto ricade in area non idonea. Viceversa, secondo le Linee guida nazionali (paragrafo 17), l’individuazione di non idoneità delle aree operata dalle Regioni comporta che per le stesse si determina "pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione".

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