Impianto eolico, dissenso Soprintendenza superabile da Consiglio dei Ministri
Ai sensi delle norme sulla conferenza dei servizi (legge 241/1990) il dissenso della Soprintendenza alla realizzazione di un impianto eolico può essere superato dal Consiglio dei Ministri cui la Regione ha demandato la questione.
Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 12 giugno 2014, n. 2999 (vedi Riferimenti) con la quale ha ribaltato la decisione del Tar. I Giudici di primo grado infatti avevano annullato l’autorizzazione unica alla realizzazione di un parco eolico sulla base del fatto che vi era stato un espresso dissenso alla realizzazione dell’impianto da parte della Soprintendenza, Autorità preposta alla tutela ambientale e paesaggistica.
La Regione però ribatteva che proprio per superare lo "stallo" in sede di conferenza dei servizi, causato dal "no" della Soprintendenza, la questione era stata demandata al Consiglio dei Ministri così come previsto dalla legge 241/1990, articolo 14-quater.
La legge infatti prevede che se durante la conferenza di servizi c’è il dissenso di una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, l’Autorità che procede – in questo caso la Regione — può superare questo dissenso rimettendo la questione al Consiglio dei Ministri, che nel rispetto dei principio di leale collaborazione previsto dall'articolo 120 della Costituzione, previa intesa con la Regione interessata, adotta il provvedimento finale.
Nel caso di specie il Consiglio dei Ministri ha valutato tutti i pareri delle Amministrazioni chiamate alla conferenza dei servizi e ha deciso di allinearsi al parere favorevole della Regione alla realizzazione dell’impianto eolico sulla considerazione della sua strategicità e del vantaggio economico per la popolazioni interessate, superando in tal modo il dissenso paesaggistico della Soprintendenza.
Il Consiglio dei Ministri si è avvalso del potere conferitogli dalla legge che lo considera organo di ultima istanza in chiave semplificatoria svolgendo un apprezzamento di alta amministrazione, effettuato valutando e rispettando quanto espresso dalle varie Amministrazioni interessate, con speciale riguardo alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
Quindi anche se il dissenso della Soprintendenza è stato legittimamente espresso, esso è superato dal riesame degli interessi in gioco svolto dal Consiglio dei Ministri, organo di ultima istanza. E tale decisione del Consiglio dei Ministri, se non è palesemente illegittima, contraddittoria e irragionevole, e se è congruamente motivata non è in alcun modo sindacabile dal Giudice amministrativo.
Di conseguenza, via libera alla realizzazione del parco eolico.
Pagine correlate
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
L'autorizzazione unica: il procedimento autorizzativo semplificato
in Nextville (Iter autorizzativi)