Milano, 12 settembre 2014 - 00:00

Umbria, indicazioni regionali sull’utilizzo del digestato da biogas

Con due provvedimenti di recente emanazione, la Regione Umbria ha affrontato alcuni aspetti riguardanti la questione dell’utilizzazione agronomica del digestato come sottoprodotto.

Con Dgr n. 880/2014 (vedi Riferimenti), è stata confermata la possibilità di utilizzare in ambito agricolo il digestato "prodotto da impianti a biogas aziendali o interaziendali ubicati fuori Regione". Naturalmente il digestato deve rispettare alcuni requisiti, tra cui configurarsi come "sottoprodotto" (art. 184-bis Dlgs 152/2006) e possedere determinate caratteristiche, specificate con successiva Dgr n. 1031/2014 (vedi Riferimenti).

La Dgr n. 1031/2014 contiene all’Allegato A ("Caratteristiche del digestato agroindustriale e condizioni per il suo utilizzo") specifiche su:

• calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto del digestato;

• efficienza d'uso dell'azoto del digestato;

• valori limite del digestato agroindustriale.

Nel consigliare ai nostri abbonati di consultare con attenzione le due norme in oggetto, ricordiamo anche che la norma base regionale più importante sulla gestione del digestato da biogas è il Regolamento regionale 4 maggio 2011, n. 4 (vedi Riferimenti).