Milano, 17 settembre 2014 - 00:00

Priorità di dispacciamento per impianti CAR: conta solo il risparmio di energia primaria

Affinchè un impianto cogenerativo possa vedersi riconosciuta la priorità di dispacciamento, non è necessario che l’elettricità prodotta mediante cogenerazione sia superiore o pari alla metà della produzione elettrica totale dell’impianto.

Questo, in poche parole, il contenuto della sentenza n. 463 dell'11 settembre 2014 (vedi Riferimenti) con cui il Tar Lombardia ha annullato la delibera ARG/elt n. 181/11 dell’Autorità per l’energia, nel punto in cui "richiede, ai fini del riconoscimento della priorità del dispacciamento, che l’unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento, oltre a rispondere ai requisiti indicati dal D.lgs. 20/2007, possieda una grandezza ECHP (cioè l’energia prodotta mediante cogenerazione) superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica della medesima unità di produzione."

I giudici amministrativi hanno dato ragione alle società ricorrenti, proprietarie un impianto cogenerativo che — pur rispettando i requisiti prestazionali dettati dalla normativa — ha una capacità di produzione mediante cogenerazione ad alto rendimento inferiore al 50%.

Secondo i giudici, infatti, "ciò che rileva è il risparmio di produzione di energia primaria (c.d. PES), e non già la quantità di energia prodotta mediante cogenerazione”: requisito, quest’ultimo, “che non trova alcun supporto nel dato normativo" (Direttiva 2004/8/CE, Dlgs 20/2007) e che "determina una limitazione delle unità di produzione qualificabili ad alto rendimento."

In conclusione, quindi, "la previsione della delibera all’esame del Tribunale si pone in contrasto con la normativa positiva di riferimento e con la sua ratio, che è quella di incentivare e privilegiare l’utilizzo dell’energia prodotta mediante impianti, come quelli di cogenerazione, che consentano risparmio di energia primaria e la riduzione delle emissioni (…)."