Milano, 22 settembre 2014 - 00:00

Libretto di impianto e controlli di efficienza energetica: le FAQ del MISE

Sul portale del Ministero dello sviluppo sono state pubblicate alcune risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, relative alle nuove regole vigenti per gli impianti termici.

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dal Dpr 74/2013, gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti del Libretto di impianto per la climatizzazione e del Rapporto di controllo di efficienza energetica. Con Dm 10 febbraio 2014, il Ministero dello sviluppo ha definito tempi e modalità di attuazione di tale obbligo. Infine, con successivo Dm 20 giugno 2014, il termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica è stato prorogato al 15 ottobre 2014.

Le FAQ aggiornate del MISE riguardano i seguenti argomenti:

• Che cosa si intende per "impianto termico", a seguito delle nuove definizioni apportate dalla legge n. 90/2013?

• Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?

• Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento?

• Nel nuovo modello del libretto di impianto, cosa si intende per "senza recupero termico", "a recupero termico parziale" e "a recupero termico totale"?

• Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?

• Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità competente?

Per consultare le dettagliate risposte fornite dal MISE, si veda il link nei Riferimenti.