L’Antitrust bacchetta la Provincia di Trento sulle concessioni idroelettriche
La normativa trentina in materia di piccole e grandi derivazioni idroelettriche impedisce di fatto l'espletamento di nuove gare e l’accesso al settore da parte dei privati e risulta quindi anticoncorrenziale.
Questo, in sostanza, il contenuto delle due segnalazioni 8 ottobre 2014 (vedi Riferimenti), con cui l’Antitrust invita la Provincia di Trento a modificare le norme che attualmente regolano il regime delle concessioni idroelettriche sul territorio provinciale.
Sotto la lente dell’Antitrust le Dgp 783/2006 e 1847/2007 relative alle concessioni di piccole derivazioni ad uso idroelettrico ("mini idroelettrico"): tali norme riservano "ai Comuni e alle società interamente pubbliche o il cui capitale maggioritario sia in mano pubblica il rilascio di tali concessioni laddove la Giunta provinciale abbia ritenuto sussistere un ‘interesse ambientale incompatibile’ con il rilascio della concessione". In altre parole la normativa vigente, presupponendo che "le società pubbliche sarebbero meglio in grado di perseguire i programmi di miglioramento ambientale per finalità pubblicistiche in quanto i Comuni sono per definizione gli enti esponenziali dell’intera collettività", rappresenta un ostacolo per l'accesso da parte dei privati al mercato liberalizzato della produzione di energia elettrica da fonte idrica.
La seconda segnalazione dell’Antitrust riguarda la Lp 23/2007, che ha introdotto una proroga decennale delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, su domanda del concessionario alla Provincia. L’Autorità sottolinea che tali proroghe non sono giustificate "se non nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario". La normativa trentina appare quindi a tal riguardo "ingiustificata in quanto, nel prevedere una proroga decennale a semplice richiesta del concessionario in essere, non è funzionale all'espletamento delle gare e concretizza un innegabile favor nei confronti di quest'ultimo, ritardando l'espletamento delle procedure di gara".
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