Milano, 27 ottobre 2014 - 00:00

In Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo spalma incentivi fotovoltaico

Con la pubblicazione nella GU del 24 ottobre 2014, entrano in vigore le modalità applicative per rimodulazione obbligatoria dell’incentivo per gli impianti fotovoltaici > 200 kW.

Nonostante le proteste sollevate da assoRinnovabili e da altre associazioni di produttori di energia da fonte rinnovabile, sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 24 ottobre sono stati pubblicati due decreti ministeriali (vedi Riferimenti) destinati a toccare pesantemente il comparto del fotovoltaico.

Dm Sviluppo economico 17 ottobre 2014

Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Si tratta del decreto che definisce le modalità attuative del famigerato "spalma incentivi" o, più precisamente, di una delle tre opzioni davanti a cui sono posti i titolari di impianti fotovoltaici, incentivati in Conto energia e con potenza nominale superiore a 200 kW: l’opzione "rimodulazione a doppio periodo".

Ricordiamo che le tre opzioni previste per i titolari di suddetti impianti sono:

• riduzione dell’incentivo (secondo le percentuali della Tabella Allegato 2, Dl 91/2014) e spalmatura su 24 anni;

• rimodulazione "a doppio periodo";

• riduzione dell’incentivo del 6/7/8% (a seconda della taglia), per il periodo residuo di incentivazione.

La scelta tra una di queste tre opzioni va comunicata al GSE entro il 30 novembre 2014. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore, il GSE applica automaticamente la terza opzione.

L’opzione "a doppio periodo", regolata dal decreto in oggetto, prevede che — fermi restando i 20 anni di durata dell’incentivo — a decorrere dal 1° gennaio 2015 la tariffa viene rimodulata con le seguenti modalità:

• un primo periodo (2015-2019) di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale;

• un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.

La procedura di calcolo del nuovo incentivo è contenuta nell’Allegato 1 del decreto. Il medesimo decreto, inoltre, stabilisce inoltre che per "agevolare la visualizzazione delle percentuali di rimodulazioni spettanti a ciascun impianto, entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Gse pubblica sul proprio sito internet le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi per il calcolo dell'incentivo rimodulato, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e mesi".

Dm Sviluppo economico 17 ottobre 2014

Approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del Gestore servizi energetici Spa delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Non si tratta di un vero e proprio "spalma incentivi", quanto piuttosto di una nuova modalità di erogazione delle tariffe incentivanti che coinvolgerà tutti gli oltre 530mila impianti fotovoltaici italiani incentivati con il Conto energia (dal primo al sesto), indipendentemente da taglia e configurazione impiantistica.

Il decreto ministeriale stabilisce le modalità con cui – a decorrere dal secondo semestre 2014 – il GSE eroga le tariffe incentivanti "con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo".

Si introduce quindi un meccanismo di calcolo di rate di acconto e di successivo conguaglio nella concessione delle tariffe incentivanti. In assenza di misure validate su base mensile, il numero totale di ore equivalenti del singolo impianto viene definito in funzione della Regione in cui è localizzato l’impianto, secondo quanto riportato nella Tabella 1 ("Stima regionale") del decreto ministeriale. 

Il provvedimento, inoltre, prevede una cadenza variabile nelle tempistiche di pagamento degli acconti, con accorpamenti delle rate per gli impianti di piccole dimensioni e, per tutti gli impianti, un valore minimo di soglia (€ 100) dell'importo da erogare.