Milano, 30 ottobre 2014 - 00:00

Niente Attestato di prestazione energetica per le vendite immobiliari forzate

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, gli obblighi di allegazione previsti dal Dlgs 192/2005 non si applicano alle vendite forzate stabilite dal Giudice.

Nello Studio n. 263-2014/C, il Consiglio del Notariato ritiene che "allo stato attuale dell’evoluzione normativa interna ed europea non ci sembra si possa dubitare del fatto che la vendita attuata a mezzo di provvedimento giudiziale nell’ambito dell’esecuzione forzata come disciplinata dal legislatore italiano goda di uno statuto del tutto speciale sottratto a quello della vendita contrattuale che è, appunto, oggetto del D.lgs. 192/2005. E se anche non si volesse escludere a priori un’interpretazione che ritenesse applicabile anche al trasferimento in ambito giudiziale coattivo la normativa in tema di dotazione e di allegazione dell’attestato di prestazione energetica, le eventuali violazioni non potrebbero comunque mai determinare l’applicabilità delle sanzioni amministrative ivi previste".

Riguardo, invece, l'obbligo di informazione — e cioè l'obbligo di riportare negli annunci immobiliari gli indici di prestazione energetica dell'involucro, quello globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente — i notai sono giunti "a due letture possibili della norma:

— la prima, a nostro avviso preferibile, secondo cui la disposizione andrebbe letta in coordinamento con tutte le altre, e, quindi, rivolta alle sole vendite consensuali;

— la seconda che propone una frattura tra questa e tutte le altre disposizioni dell’articolo 6 (e che presuppone che il responsabile dell’annuncio sia in grado di conoscere se il bene sia stato dotato di attestato), secondo cui, ogni volta che dalla documentazione agli atti risulti la dotazione, l’annuncio dovrebbe indicare le caratteristiche energetiche del bene".

In ogni caso, il suggerimento è "che il professionista eventualmente delegato alla vendita, prima di effettuare gli adempimenti pubblicitari, verifichi sempre se l’attestato di prestazione energetica sia agli atti e ne tenga conto nella redazione dell’avviso di vendita".

Le argomentazioni del Notariato circa l'esclusione dagli obblighi legati all'APE, non escludono che "sul piano dell’opportunità il Giudice dell’Esecuzione nell’esercizio del suo potere di direzione possa stabilire:

— che il perito stimatore doti l’immobile dell’attestato anche ai fini di una più completa informazione relativa ai beni pignorati,

— che l’avviso di vendita destinato alla pubblicità contenga le informazioni energetiche prescritte per il caso di “offerta di vendita” dal comma 8 dell’art. 6,

— che l’attestato stesso sia consegnato all’acquirente o sia allegato al decreto di trasferimento".

Insomma, il principio di corretta informazione delle caretteristiche energetiche dell'immobile può valere anche per la vendita forzata. Ma se il Giudice non mette agli atti che l'immobile oggetto di vendita coatta debba essere dotato dell'Attestato, l'obbligo di allegazione non si può applicare, perchè la sua violazione avrebbe ricadute da non sottovalutare sulla validità degli atti processuali.