Trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento, in consultazione le regole del GSE
Pochissimi i giorni a disposizione degli operatori per inviare le proprie osservazioni sul documento contenente le modalità di trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento: la consultazione termina il 28 novembre 2014
Con il comunicato stampa pubblicato ieri, 19 novembre, il Gestore dei servizi energetici ha informato gli operatori del settore di aver messo in consultazione il documento dal titolo "Definizione delle modalità di trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento di cui alla Delibera 522/2014/R/eel da parte del GSE”.
Ricordiamo che, con la sentenza n. 2936 del 9 giugno 2014, il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso dell'Autorità e confermato il definitivo annullamento della delibera 281/2012/R/EFR con cui aveva preso avvio, nel 2012, la revisione del servizio di dispacciamento per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Con la delibera 522/2014/R/EEL del 23 ottobre 2014, in applicazione di quanto sancito dal Consiglio di Stato, l'Autorità ha previsto delle bande di franchigia, differenziate per fonte: il 49% del programma vincolante per l’eolico, 31% per il fotovoltaico, 8% per acqua fluente, 1,5% per le altre fonti.
Dal 1° gennaio 2015 il quantitativo di energia sbilanciata al di fuori di queste bande, verrà valorizzata con le medesime modalità con cui, attualmente, vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione programmabili.
Per contro, l’energia elettrica oggetto di sbilanciamento al di sotto delle bande verrà valorizzata sulla base di corrispettivi medi non differenziati per fonte.
In alternativa, il produttore potrà scegliere di farsi applicare i corrispettivi di sbilanciamento senza franchigie e adottare la modalità applicate agli impianti programmabili non abilitati (per maggiori informazioni vedi Riferimenti in basso).
Il GSE precisa che pone in consultazione esclusivamente le modalità di trasferimento del corrispettivo di sbilanciamento alle unità di produzione a fonti rinnovabili non programmabili che accedono al Ritiro dedicato o alla Tariffa onnicomprensiva.
Al contrario, non sono stati messi in consultazione "i meri aggiornamenti delle parti delle Regole Tecniche che non sono state oggetto di impugnativa dinnanzi al Giudice Amministrativo, relative alle modalità di:
• trasferimento del controvalore di partecipazione al mercato infragiornaliero alle unità di produzione RID/TFO rinnovabili non programmabili per le quali il GSE procede ad aggiornare il parametro di perequazione;
• trasferimento del corrispettivo di sbilanciamento alle unità di produzione RID/TFO rinnovabili programmabili per le quali il GSE procede ad aggiornare il parametro di perequazione;
• trasmissione da parte dei produttori dei dati necessari al GSE ai fini delle previsioni e della programmazione dell’energia elettrica immessa in rete e da vendere sul mercato (obblighi informativi)".
Tutti i soggetti interessati possono inviare le proprie osservazioni all’indirizzo di posta elettronica delibera_522_14@gse.it entro e non oltre il 28 novembre 2014.
Pagine correlate
-
il documento di consultazione del GSE
-
Consultazione con i produttori sulle modalità di trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento
il comunicato stampa del GSE
-
Sbilanciamenti FER, le nuove regole
dall'Archivio News di Nextville
-
Delibera Autorità energia 23 ottobre 2014, n. 522/2014/R/EEL
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
-
Sentenza Consiglio di Stato 9 giugno 2014, n. 2936
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)