Milano, 25 novembre 2014 - 00:00

Efficienza e Pubblica Amministrazione, valutazione costi energetici e ritardi cronici

L'Agenzia del demanio ha implementato la nuova versione dell’applicativo informatico IPer, usato dalle PA per la raccolta delle informazioni relative ai costi energetici e di gestione degli edifici di proprietà dello Stato.

Un'iniziativa che si inserisce anche nel più ampio disegno di efficientamento energetico degli edifici appartenenti alla Pubblica Amministrazione, previste dal decreto di recepimento della Direttiva Ue sull'efficienza energetica e sui cui pesano gravi ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi.

Le nuove funzionalità di IPer

Con la Circolare 2014/29655/DMC, l'Agenzia del demanio rende noto che, dal 24 novembre 2014, le Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare l'applicativo IPer (Indici di Performance) anche per inserire informazioni sui costi energetici (elettricità, gasolio, metano, gpl ecc.) degli edifici che occupano.

L’iniziativa ha attuato quanto previsto dall’art. 1 comma 387 della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). La legge, infatti, impone "alle Amministrazioni dello Stato, pena la segnalazione alla Corte dei Conti, di comunicare i costi gestionali degli immobili utilizzati all’Agenzia del Demanio, al fine di poterli controllare e ridurre, come significativa misura di spending review nell'ambito della Pubblica Amministrazione ... Le Amministrazioni sono, quindi, chiamate ad assicurare la massima cura ed attenzione nella fase di inserimento su IPer dei dati richiesti, verificando la correttezza e la coerenza delle "Fonti" utilizzate (fatture, bollette, contatori ecc.) e rammentando che le informazioni rese rappresentano la base su cui verranno valutate le performance di utilizzo dell’immobile e rispetto alle quali le Amministrazioni medesime dovranno adeguare ed attestare i propri comportamenti ai livelli delle migliori prestazioni rilevate tra le varie occupazioni prese a riferimento".

Le Pubbliche Amministrazioni avranno tempo di inserire i dati "dal 1° Gennaio al 30 Giugno di ciascun anno successivo a quello cui i dati da comunicare si riferiscono". 

Il Dlgs efficienza e i ritardi cronici

Secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, i consumi energetici rilevati dall'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio costituiranno una delle basi di partenza per redarre "il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica Amministrazione centrale".

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal Dlgs 102/2014, a partire dal 2014 e fino al 2020, ogni anno dovranno essere effettuati interventi di riqualificazione energetica su almeno il 3% della superficie coperta climatizzata degli immobili appartenenti alle pubbliche amministrazioni centrali.

Il primo programma di interventi dovrà essere emanato entro il prossimo 30 novembre. Tuttavia le nuove funzionalità dell'applicativo IPer  — che tengono conto anche dei costi energetici  — sono attive solo da ieri, 24 novembre. E non solo: le modalità per l'esecuzione del programma dovevano essere definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Dlgs efficienza, e cioè entro il 18 agosto 2014. Mai emanato.

Inoltre, sempre entro il 30 novembre 2014, le Pubbliche Amministrazioni centrali devono predisporre, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili da loro occupati.

GSE e Enea devono assicurare il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma di interventi, pubblicizzando i dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti.

Potremmo continuare con l'elencare i numerosi decreti attuativi che mancano e quelli a breve scadenza previsti dal Dlgs 102/2014,  o riguardanti la promozione dell'efficienza energetica in generale; ma lo abbiamo già fatto in un editoriale a cui rimandiamo per approfondimenti (vedi in basso nei Riferimenti).

Ci preme, in chiusura, solo sottolineare che in questo nostro Paese, persevera la cattiva abitudine di non far seguire alle leggi l’emanazione dei provvedimenti necessari per applicarle.

Purtroppo però, un'adeguata promozione dell’efficienza energetica dipende anche e soprattutto "dall’efficienza" nell’emanare, in tempo utile, i regolamenti e le norme tecniche di dettaglio. Se non si agisce con tempestività, difficilmente il nostro Paese riuscirà a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico al 2020 che, ricordiamo, sono vincolanti.