Etichetta energetica e requisiti per l'ecoprogettazione dei ventilatori che ricambiano l'aria
A partire dal 1° gennaio 2016 entrano in vigore la nuova etichetta energetica e gli obblighi di efficientamento per i ventilatori utilizzati per effettuare il ricambio dell'aria esausta, con aria proveniente dall'esterno in un edificio o in una sua parte.
Questo quanto stabilito da due Regolamenti emanati dalla Commissione europea e che entreranno in vigore il 15 dicembre 2014.
Etichettatura per unità di ventilazione: Regolamento Commissione Ue 1254/2014/Ue
Come previsto dalla direttiva 2010/30/Ue sul consumo energetico dei prodotti connessi all'energia, il Regolamento definisce le modalità con cui deve essere stampata l'etichetta energetica e le informazioni che deve contenere. L'obbligo di etichettatura si applica, a partire dal 1° gennaio 2016, alle unità di ventilazione residenziale (Uvr), e cioè quel tipo di apparecchiature "ad alimentazione elettrica dotato di almeno un girante, un motore e una cassa, destinato ad effettuare il ricambio dell'aria esausta con aria proveniente dall'esterno in un edificio o in una sua parte".
Le unità di ventilazione residenziale soggette all'obbligo sono quelle di portata massima di 250 m³/h. Le regole sono estese a quelle di portata tra i 250 e i 1.000 m³/h solo se sono destinate, come dichiarato dal produttore, esclusivamente alla ventilazione di edifici residenziali.
L'etichetta informerà il consumatore su:
• nome o marchio del fornitore;
• identificativo del modello del fornitore;
• classe di efficienza energetica dell'apparecchio;
• livello di potenza sonora (LWA), in dB;
• portata massima, in m³/h.
>> Per maggiori informazioni, vedi il Regolamento e la pagina dedicata nei Riferimenti in basso.
Progettazione ecocompatibile: Regolamento Commissione Ue n. 1253/2014/Ue
Come previsto dalla direttiva 2009/125/Ce sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, il Regolamento definisce le specifiche tecniche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione residenziali e non residenziali. In particolare, il "consumo energetico delle funzioni di ventilazione dei ventilatori integrati nelle unità di ventilazione è soggetto alle specifiche minime di efficienza energetica", che i costruttori dovranno rispettare per poter immettere i propri prodotti sul mercato europeo.
La Commissione europea ha, infatti, ritenuto che il principale parametro ambientale su cui intervenire ai fini dell'ecoprogettazione è il consumo energetico nella fase di utilizzo delle unitàà di ventilazione. "È stato stimato che nell'Unione europea i prodotti disciplinati dal regolamento abbiano consumato nel 2010 un totale di 77,6 TWh di energia elettrica. Tali prodotti costituiscono però allo stesso tempo un risparmio di 2.570 PJ in termini di energia per il riscaldamento d'ambiente. A livello aggregato, impiegando un coefficiente di conversione dell'energia primaria pari a 2,5 per l'elettricità, il bilancio energetico indica un risparmio annuale nel 2010 di 1.872 PJ di energia primaria. Senza misure specifiche le proiezioni indicano che tale risparmio dovrebbe raggiungere il livello aggregato di 2.829 PJ nel 2025".
Le unità di ventilazione residenziale soggette all'obbligo sono quelle "la cui portata massima non superi i 250 m³/h" e quelle "la cui portata massima sia compresa tra 250 e 1.000 m³/h e destinata, come dichiarato dal fabbricante, esclusivamente a fini di ventilazione in edifici residenziali".
Le unità di ventilazione non residenziale sono, invece, quelle "con portata massima dell'unità di ventilazione superiore a 250 m³/h e per la quale, qualora la portata massima sia compresa tra 250 e 1.000 m³/h, il fabbricante non abbia dichiarato che è destinata esclusivamente a fini di ventilazione in edifici residenziali".
Le specifiche tecniche di efficienza energetica, riportate nell'Allegato II al Regolamento, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2016 e saranno riviste ogni anno, fino al 2018.
>> Per maggiori informazioni, vedi il Regolamento nei Riferimenti in basso.
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