Milano, 4 dicembre 2014 - 00:00

Libretto impianto e rapporto di efficienza, le regole in Valle d'Aosta

La Giunta regionale ha stabilito che in Valle d'Aosta si applica la normativa nazionale. Gli operatori dovranno quindi utilizzare i modelli di libretto di impianto e rapporto di efficienza allegati al Dm 10 febbraio 2014.

Con la delibera di giunta 1370/2014, la Valle d'Aosta ha approvato le disposizioni in relazione all'esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, che vanno a sostituire quelle precedentemente approvate  con la Dgr 522/2013.

La delibera detta anche le regole in materia di Libretto di impianto e Rapporto di controllo di efficienza energetica.

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito a livello nazionale dal Dpr 74/2013, gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti del Libretto di impianto per la climatizzazione e del Rapporto di controllo di efficienza energetica. Con Dm 10 febbraio 2014, il Ministero dello sviluppo ha definito tempi e modalità di attuazione di tale obbligo. Infine, con successivo Dm 20 giugno 2014, il termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica è stato prorogato al 15 ottobre 2014.

La Regione applica la normativa nazionale e stabilisce che:

• i modelli dei Libretti di impianto e dei Rapporti di efficienza energetica da utilizzare sul territorio regionale sono quelli approvati con il Dm 10 febbraio 2014;

• devono essere compilate e aggiornate le sole schede del Libretto di impianto pertinenti alla tipologia dell'impianto temrico al quale il libretto stesso si riferisce;

• nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto deve essere aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti;

• nel caso di dismissioni dell'impianto senza sostiuzione di componenti o apparecchi, le relative schede devono essere conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione;

• per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2015:

— i libretti di centrale e i libretti di impianto già compilati devono essere allegati al nuovo Libretto di impianto, in occasione della sua compliazione,

— la compilazione del nuovo Libretto di impianto deve essere effettuata in occasione e con la gradualità dei controlli di efficienza energetica o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

Per maggiori informazioni, invitiamo i lettori a consultare la delibera nei Riferimenti qui in basso.