Trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento, le regole del GSE per Ritiro dedicato e Tariffa onnicomprensiva
In esito alla consultazione chiusasi il 28 novembre 2014, il Gse ha aggiornato le "Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero".
Con il comunicato stampa pubblicato ieri, 4 dicembre 2014, il Gestore dei servizi energetici informa gli operatori del settore di aver aggiornato le regole tecniche per il trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento e di attribuzione degli oneri/ricavi per la partecipazione ai mercati infragiornalieri ai:
• produttori aderenti al regime di Ritiro dedicato (RID), di cui alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07,
• e ai produttori aderente al regime commerciale della Tariffa fissa onnicomprensiva (TFO), di cui alla deliberazione 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr.
Ricordiamo che, con la sentenza n. 2936 del 9 giugno 2014, il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso dell'Autorità e confermato il definitivo annullamento della delibera 281/2012/R/EFR con cui aveva preso avvio, nel 2012, la revisione del servizio di dispacciamento per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Con la delibera 522/2014/R/EEL del 23 ottobre 2014, in applicazione di quanto sancito dal Consiglio di Stato, l'Autorità ha previsto delle bande di franchigia, differenziate per fonte: il 49% del programma vincolante per l’eolico, 31% per il fotovoltaico, 8% per acqua fluente, 1,5% per le altre fonti.
Dal 1° gennaio 2015 il quantitativo di energia sbilanciata al di fuori di queste bande, verrà valorizzata con le medesime modalità con cui, attualmente, vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione programmabili.
Per contro, l’energia elettrica oggetto di sbilanciamento al di sotto delle bande verrà valorizzata sulla base di corrispettivi medi non differenziati per fonte.
In alternativa, il produttore potrà scegliere di farsi applicare i corrispettivi di sbilanciamento senza franchigie e adottare la modalità applicate agli impianti programmabili non abilitati (per maggiori informazioni vedi Riferimenti in basso).
Per il trasferimento del corrispettivo di sbilanciamento per le unità di produzioni RID/TFO rilevanti è stato adottato l’algoritmo di aggregazione per fonte, con l’obiettivo di minimizzare e stabilizzare i valori di quota residua da trasferire alle stesse mediante l’utilizzo di meccanismi di compensazione tra le singole unità di produzione.
Alle partite economiche riferite al periodo che va dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della delibera 281/2012/R/efr) e il 31 dicembre 2014, verranno applicati i corrispettivi di sbilanciamento come inizialmente definiti dalla delibera n. 111/06 (articolo 40, commi 40.4 e 40.5), ossia nella loro versione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr successivamente annullata.
Maggiori informazioni sono disponibili nel documento "Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero", disponibile nei Riferimenti in basso.
Recesso dal Ritiro dedicato
I produttori che non vogliono più usufruire del Ritiro dedicato a partire dal 1° gennaio 2015, devono comunicare a Terna la modifica dell'utente del dispacciamento entro il 10 dicembre 2014. Tale tempistica potrà essere applicata solo ai produttori che:
• abbiano dato mandato per ritirare l’energia elettrica immessa in rete a un utente del dispacciamento già operante alla data di richiesta della modifica (il mandato deve essere inviato a Terna con le modalità attualmente previste);
• abbiano comunicato al GSE la volontà di recedere dal contratto di Ritiro dedicato, utilizzando la funzionalità informatica definita "Disdetta Convenzione" e presente nel portale informatico RID.
Attenzione: il Gestore precisa che "la funzionalità informatica non permette di inserire come data di recesso la data del 31/12/2014, ma viene visualizzata come prima data utile il 31/01/2015 ai sensi di quanto previsto dalla delibera 111/06. Si richiede pertanto al produttore di specificare nel campo note, presente nel portale informatico, la volontà di recedere al 31/12/2014".
Per quanto riguarda le partite economiche, "Terna, entro il 31 dicembre 2014, effettuerà i conguagli per il periodo indicato e, successivamente alla loro pubblicazione, il GSE procederà ad effettuare gli storni degli importi del corrispettivo dello sbilanciamento già fatturati ai produttori per l’ultimo trimestre del 2013 e il primo trimestre del 2014, mentre provvederà a trasferire ai produttori il controvalore di partecipazione al mercato infragiornaliero e il corrispettivo di sbilanciamento ad esso afferente per il periodo gennaio-febbraio 2013".
Per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni è possibile fare riferimento al Contact Center del GSE raggiungibile al numero verde 800.16.16.16.
Pagine correlate
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dal sito del GSE
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il comunicato stampa del GSE
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Sbilanciamenti FER, le nuove regole
dall'Archivio News di Nextville
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Delibera Autorità energia 23 ottobre 2014, n. 522/2014/R/EEL
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
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Sentenza Consiglio di Stato 9 giugno 2014, n. 2936
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
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Delibera Autorità energia 6 novembre 2007, n. 280/07 (versione coordinata con modifiche)
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Delibera Autorità energia 2 agosto 2012, n. 343/2012/R/EFR (versione coordinata con modifiche)
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