Milano, 16 dicembre 2014 - 00:00

Seu e oneri di rete sull'energia consumata, pubblicata la delibera

L'Autorità per l'energia ha pubblicato la delibera che definisce le regole per l'applicazione degli oneri generali di sistema alla quota di energia elettrica consumata dai Sistemi semplici di produzione e consumo (SEU e SEESEU).

In esito alla consultazione avviata a fine ottobre 2014, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha pubblicato la delibera n. 609/2014/R/eel.

La delibera definisce le regole per l'applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia consumata dai Sistemi semplici di produzione e consumo (SEU e SEESEU).

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall'articolo 24 Dl 91/2014, convertito in legge 116/2014, a partire dal 1° gennaio 2015 le Reti interne di utenza e i Sistemi semplici di produzione e consumo (tra cui Seu e Seeseu) dovranno pagare i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema anche sull'energia consumata, limitatamente alle parti variabili e "in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete".

L'applicazione puntuale delle disposizioni previste dall'articolo 24 del Dl 91/2014 comporta tutta una serie di difficoltà non risolvibili in tempi brevi e cioè prima del 1° gennaio 2015, data a partire dalla quale devono avere effetto le disposizioni del decreto medesimo.

Nei considerando della delibera, il Regolatore mette in evidenza che "l’applicazione puntuale dell’articolo 24 richiederebbe non solo la disponibilità dei dati di misura relativa all’energia consumata e non prelevata dalla rete da parte di RIU, SEU e SEESEU, ma anche interventi di revisione dei sistemi di fatturazione oggi in essere presso le imprese di vendita e distribuzione". L’implementazione di queste disposizioni "non è realizzabile nel breve periodo e potrebbe comportare costi di investimento e gestionali significativi, la cui entità andrebbe comunque valutata anche in termini di confronto con il maggior gettito di oneri generali di sistema derivante dalla norma".

Per tale ragione, l'Autorità ha deciso di avvalersi in parte di quanto dispsoto dal comma 6, articolo 24 del Dl 91/2014, prevedendo un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi previsti per la copertura degli oneri generali.

Le maggiorazioni sono state definite in funzione del livello di tensione e dell'entità di energia consumata. In particolare:

• per i Seu e i Seeseu connessi in bassa e media tensione, non ricadenti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, il distributore applicherà una maggiorazione solo alla parte fissa della componente A3, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo.

• per i Seu e i Seeseu inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nonché per tutti gli altri Seu e i Seeseu connessi in alta e altissima tensione, è prevista l'applicazione a conguaglio di un sistema di maggiorazioni calcolate in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese da tali imprese in relazione all'effettiva quantità di energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, mediante un intervento diretto della Cassa conguaglio per il settore elettrico (Ccse).

>> Per maggiori informazioni vedi la voce "Come sono applicati i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema ai Seu e ai Seeseu" nei Riferimenti in basso.

Le misure adottate avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2015.

L'Autorità informa, infine, che le modalità con cui i sistemi in assetto RIU dobranno pagare gli oneri sull'energia consumata saranno stabilite con un "successivo provvedimento e a partire dai dati di misura atti a determinare, per ciascun soggetto interno alla RIU, la quantità di energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica".