Fotovoltaico sul condominio, l’assemblea condominiale non può vietarlo
E’ del tutto illegittima la delibera assembleare che vieta al condomino l’uso di parti comuni del condominio per la installazione di un impianto fotovoltaico, al servizio della singola unità immobiliare.
Così ha ribadito il Tribunale di Milano, XIII Sezione civile, nella sentenza n. 11707 del 7 ottobre 2014 (vedi Riferimenti). La Legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, che ha introdotto importanti modifiche alle disposizioni del Codice civile sul condominio, prevede facilitazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili consentendo anche "l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato".
Nel caso specifico che è stato oggetto della sentenza, la delibera assembleare non ha autorizzato il condomino ad installare sul tetto condominiale otto pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso personale. Si è trattato – ha ribadito il giudice – di una disposizione illegittima, dal momento che l’assemblea condominiale ha esercitato una facoltà non consentita dalla Legge 220/2012. Questa infatti prevede che "l'interessato, ove gli interventi da effettuare importino modificazioni delle parti comuni, ne dia comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”.
L'assemblea può soltanto prescrivere, a maggioranza, "modalità alternative di esecuzione, può imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio, oppure può provvedere a richiesta a ripartire l'uso del lastrico solare o delle altre superfici comuni salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio…". L’assemblea quindi, non può limitarsi ad un generico divieto negando al condomino interessato un'autorizzazione che, nella fattispecie, non è neppure richiesta.
La delibera assembleare, inoltre, risulta illegittima anche per il fatto di aver indicato soltanto i millesimi dei condomini che hanno votato pro, contro o che si sono astenuti. Il non aver indicato i nominativi dei votanti, non permette "la verifica né della sussistenza, all'esito della votazione, della necessaria maggioranza per teste né dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse".
In definitiva, quindi, il Giudice ha dichiarato l’invalidità della delibera assembleare in oggetto nel punto in cui non ha autorizzato il condomino ad installare sul tetto condominiale otto pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso personale.
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