Milano, 22 dicembre 2014 - 00:00

Certificati bianchi e Energy Manager, alla Fire la gestione delle nomine

Il Ministero dello sviluppo economico ha affidato alla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia la gestione della nomina degli Energy Manager anche per i soggetti non obbligati e che vogliono accedere al meccanismo dei Certificati bianchi.

Il Dm sviluppo economico 28 dicembre 2012 ha previsto che tra i soggetti volontari in grado di beneficiare dei Certificati Bianchi possano rientrare anche le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina dell'Energy Manager.

L'Energy Manager è la figura che all'interno di un'azienda gestisce la spesa energetica (scelta dei fornitori, stipula dei contratti d'acquisto, ecc.) e l'uso dell'energia (raccolta dei dati sui consumi, individuazione di interventi per rendere più efficiente gli impianti, ecc). La legge 10/91, infatti, obbliga i soggetti con considerevoli consumi a nominare un "responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia". Sono obbligati alla nomina:

• le imprese del settore industriale che consumano piu di 10.000 Tep di energia annui;

• i soggetti del settore civile, terziario e dei trasporti con consumi che superino i 1.000 Tep di energia annui.

La Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) gestisce dal 1992, su incarico ministeriale, le nomine degli Energy Manager per i soggetti obbligati.

Con la Circolare del 18 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo economico amplia l'ambito della convenzione e stabilisce che la FIRE:

• dovrà gestire le nomine degli Energy Manager anche per i soggetti volontari che voglio accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi;

• dovrà provvedere a informatizzare le modalità di nomina del Responsabile a partire dall'anno d'obbligo 2015;

• potrà "sviluppare una piattaforma informatica per la gestione delle nomine dei Responsabili o richiedere l'invio delle nomine stesse tramite posta certificata in alternativa all'invio cartaceo, assicurando una gestione appropriata delle nomine".

La Circolare precisa inoltre che:

• i soggetti non sottoposti all'obbligo dell'Energy Manager possono nominarlo in qualunque momento dell'anno (e non entro il 30 aprile, come accade per soggetti obbligati);

• le nomine successive alla prima devono, invece, rispettare l'obbligo del 30 aprile;

• l'obbligo annuale di nomina permane per tutta la vita tecnica degli interventi che beneficiano dei Certificati Bianchi;

• come stabilito dal Dlgs 102/2014 (di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica), a partire dal 19 luglio 2016 gli Energy Manager (siano essi obbligati o volontari) potranno partecipare al meccanismo dei Certificati Bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

Per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso.